Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12366 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22039-2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2123/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.N. cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 2123/2019 della Corte di Appello di Venezia.

Il ricorso è fondato su tre motivi.

Il ricorso non è resistito con controricorso e la parte intimata ha depositato solo atto di mera costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (Ndr: testo originale non comprensibile).

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con ordinanza in data 23 giugno 2017.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo si deduce, senza riferimento alcuno alla norma processuale in ordine alla quale si svolge il ricorso innanzi a questa Corte, una pretesa “violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. n. 25 del 2007, art. 2, lett. A) e artt. 7 e 14”.

Il motivo attiene, nella sostanza, alla pretesa errata valutazione della narrazione da parte del Giudice.

Viene prospettato anche un preteso difetto motivazionale.

A parte l’omessa (e pur dovuta) indicazione del riferimento al parametro normativo processuale, con il motivo si svolge mera censura di carattere meritale.

Si svolge, infatti, doglianza relativa alla questione della valutazione della credibilità del ricorrente.

Il preteso difetto motivazionale non viene articolato, come previsto dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5, in specifica relazione all’omessa valutazione di specifico un fatto determinato e decisivo.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso, sempre in assenza di ogni riferimento a parametro normativo processuale (alla cui stregua propone ricorso per cassazione), si deduce la violazione di norme (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 14 e D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 5) ed il difetto di motivazione.

Quanto alla pretesa violazione di norme il vizio è proposto in modo strumentale al fine di ottenere una non più possibile (ri)valutazione in fatto.

Viene prospettata, con argomentazione di carattere del tutto meritale, doglianza in ordine alla pretesa situazione di violenza diffusa nel paese di origine del richiedente.

La censura attiene, quindi, anch’essa alla valutazione in fatto, per di più congruamente valutata dai Giudici del merito.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con terzo motivo si censura un preteso “omesso esame” ed una “incompleta e carente motivazione”.

L’omesso esame è lamentato in modo generico e senza specifica identificazione di un motivo specifico e determinante.

La pretesa incompletezza della motivazione, addotta – peraltro – in modo del tutto generico, è assolutamente insussistente, attesa la congrua esposizione con cui la sentenza impugnata ha dato atto anche della valutazione delle insussistenza di timore e pericolo in caso di rimpatrio nel paese di origine del richiedente.

Il motivo è, perciò, inammissibile.

4.- Il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile.

5.- Nulla deve essere statuito quanto alle spese del giudizio attesa la mancata resistenza con controricorso dell’Amministrazione intimata.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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