Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12366 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20182/2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’Avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli Avvocati CINZIA CONTI e MICHELE MARDEGAN,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1397/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2017 R.G.N. 255/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1397 del 2017, ha confermato la pronuncia n. 314/2017 del Tribunale della stessa città che aveva respinto l’opposizione, proposta da A.A., avverso l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, con la quale era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato da Poste Italiane spa alla dipendente il 5.12.2014, con richiesta di ogni tutela restitutoria e reintegratoria;

che a fondamento della decisione i giudici di seconde cure, respinte le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli incaricati della Tutela Aziendale della società prima dell’inizio del procedimento disciplinare e di tardività della contestazione, hanno ritenuto provate le condotte addebitate alla A. e, cioè, di avere intrattenuto diretti rapporti con tale L.T. agevolandone la gestione dei conti intestati con altri soggetti, che erano prestanomi, pur consapevole di tale non titolarità; di avere violato la normativa antiriciclaggio, di avere richiesto sovvenzioni di banconote oltre il limite temporale prescritto dalla procedura aziendale e di avere coinvolto i suoi collaboratori nell’ambito di tale non conforme condotta; che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a undici motivi; che ha resistito con controricorso Poste Italiane spa; che il PG non ha formulato richieste scritte;

che sono state depositate memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1) la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 3, nonchè dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le garanzie di assistenza della lavoratrice trovavano applicazione solo durante il procedimento disciplinare e, quindi, successivamente alla contestazione quando, invece, nel caso in esame le dichiarazioni rese non erano state utilizzate solo per la prosecuzione delle indagini, ma anche quali fonti di elementi per valutare la condotta della dipendente;

2) l’omesso esame, da parte della Corte di appello, di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero la conoscenza, da parte della società, già nel 2011-2012, di tutti gli elementi necessari a contestare la mancata/tardiva segnalazione agli organi competenti in materia di antiriciclaggio, da parte della A., delle due società e del L.T. agli organi competenti in materia di antiriciclaggio nonchè della presunta tardività delle richieste di prenotazione di denaro contante;

3) la violazione dell’art. 7, comma 3 della L. n. 300 del 1970 nonchè dell’art. 24 della Costituzione, per non avere rilevato la Corte territoriale la tardività della contestazione formulata dalla società in riferimento al lasso di tempo trascorso tra la notizia dell’indagine interne della datrice di lavoro;

4) la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 3, nonchè dell’art. 24 Cost., per avere omesso i giudici del merito di esaminare la censura sollevata dalla A. sulla genericità della contestazione disciplinare mossa da Poste Italiane spa, allorquando la lavoratrice è stata accusata di avere “intrattenuto diretti rapporti” con il L.T. “agevolandone” la gestione dei conti intestati ad altri soggetti;

5) l’omesso esame, da parte della Corte di appello, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, sulla procedura adottata da Poste Italiane spa all’epoca dei fatti di cui è causa nell’ipotesi in cui i correntisti avessero chiesto di prelevare somme di denaro fisicamente non presenti presso l’Ufficio Postale in cui la richiesta era stata inoltrata (cd. prenotazione);

6) l’omesso esame, da parte della Corte di appello, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che i corsi di formazione sul tema della normativa antiriciclaggio che poste aveva fatto frequentare alla A. risalivano ad epoca successiva ai fatti di causa;

7) l’omesso esame, da parte della Corte di appello, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, le numerose segnalazioni antiriciclaggio effettuate da Poste Italiane spa alla Banca di Italia relativamente alle attività di Twin Trading srl, di TMC Trade srl e del L.T. prima e dopo il periodo cui si riferisce la contestazione disciplinare mossa alla A.;

8) la violazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 54, comma 6, lett. C e K del CCNL per il personale non dirigente di poste Italiane spa del 14.4.2011 applicabile alla A., perchè le disposizioni richiamate sanzionavano esclusivamente comportamenti dolosi dei dipendenti mentre la pronuncia di seconde cure ha affermato la legittimità del licenziamento a fronte di una condotta “negligente” della lavoratrice;

9) la violazione, da parte della Corte di appello, dell’art. 54, comma 2, lett. C, nonchè dell’art. 54, comma 2, lett. F del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane del 14.4.2011, applicabile alla ricorrente, per non essere stato rilevato che la condotta addebitata alla A. era astrattamente riconducibile in quella della suindicata disposizione che contemplava l’inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui non fosse derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società ovvero l’inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui fosse derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sè o per terzi;

10) la violazione dell’art. 2119 c.c., per avere erroneamente affermato la sentenza impugnata che sussisteva una causa che non consentiva la prosecuzione anche provvisoria del rapporto lavorativo della A. nonostante la società datrice di lavoro avesse atteso anni prima di formulare le sue contestazioni disciplinari;

11) il regolamento delle spese di lite, adottato dai giudici di seconde cure, che deve essere rivisitato alla luce della fondatezza delle doglianze di cui al ricorso per cassazione, unitamente alla statuizione in ordine al pagamento del “doppio del contributo unificato” di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 7;

che il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’attività ispettiva aziendale, prodromica all’esercizio del potere disciplinare, esula dalla previsione della L. n. 300 del 1970, art. 7, è conforme ai principi di legittimità statuiti da questa Corte (cfr. Cass. 20.1.2003 n. 772; Cass. 15.5.2006 n. 11100) circa la spontanea confessione ricevuta, in detta fase, da parte della lavoratrice la quale, nel caso di specie, una volta avviato il procedimento disciplinare e sentita con il rispetto delle garanzie di legge, ha ripreso e confermato in buona parte quanto aveva dichiarato in precedenza.

Solo per completezza deve comunque rilevarsi la non decisività della questione, nel contesto della condotta illecita contestata, che ha trovato il suo fondamento anche in altri elementi probatori quali i riscontri documentali e le intercettazioni telefoniche;

che il secondo e terzo motivo, che per connessione possono essere scrutinati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicchè, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013).

Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009).

Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poichè si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, con argomentazioni esaustive ed adeguate, che una effettiva e compiuta conoscenza dei fatti, seppure risalenti agli anni 2011-2012, era avvenuta a seguito della notizia dell’indagine penale, che aveva coinvolto la A. nel marzo del 2014, quando la società aveva dato inizio alle indagini interne che avevano portato all’audizione della dipendente il 6.11.2014 ed aveva ricevuto comunicazione di rinvio a giudizio avanti al GUP nel mese di ottobre 2014; i giudici di seconde cure hanno ritenuto, pertanto, che a fronte di tale sviluppo cronologico delle informazioni la contestazione elevata nel mese di novembre 2014 appariva assolutamente tempestiva.

La suddetta valutazione, corretta giuridicamente e insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura, quindi, immeritevole di pregio.

che il quarto motivo è inammissibile.

La doglianza riguarda una tematica (l’omesso esame della censura di genericità della contestazione disciplinare circa i rapporti diretti intrattenuti dalla A. con il L.T.) non trattata dalla sentenza impugnata e in relazione alla quale la ricorrente, incorrendo nella inammissibilità per novità della censura, non ha allegato l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito e non ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, non consentendo quindi il controllo, in sede di legittimità, ex actis sulla veridicità della asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 13.6.2018 n. 15430; Cass. 9.8.2018 n. 20694);

che il quinto, sesto e settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni logico-giuridiche sono inammissibili perchè, con essi, si deducono omessi esami di fatti, sussumibili nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, su questioni di fatto, peraltro alcuni valutati dalla Corte di merito (motivi 6 e 7) e altri non decisivi perchè attinenti ad una problematica (procedura di prenotazione di contanti) comunque ritenuta assorbita rispetto alle altre gravi condotte costituite dai rapporti intrattenuti dalla A. con il L.T. e dalle violazioni in materia di autoriciclaggio, in una situazione di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile nel caso in esame ratione temporis (cfr. Cass. 11.12.2014 n. 26097);

che l’ottavo ed il nono motivo sono improcedibili in quanto la stessa ricorrente, che eccepisce la violazione di norme del contratto collettivo per il Personale non dirigente di Poste Italiane del 14.4.2011, ha dedotto nella stesura dei motivi di ricorso di avere prodotto solo uno stralcio del contratto citato e, pertanto, non ha ottemperato all’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. Cass. 4.3.2015 n. 4350): onere necessario per valutare la fondatezza delle doglianze;

che il decimo motivo è infondato.

La giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. 9.7.2015 n. 14234; Cass. 26.4.2012 n. 6498).

La contestazione del giudizio valutativo operato dal giudice di merito non si deve limitare, pertanto, per essere ammissibile in sede di legittimità, ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma deve contenere, invece, una specifica denunzia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati alla lavoratrice fossero di gravità tale da integrare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento e da giustificare, quindi, l’applicazione della massima sanzione espulsiva, quanto meno sotto il profilo della negligenza e della inosservanza di norme regolamentari dettate dalla società, confermando l’assunto del Tribunale in ordine al fatto che la particolare gravità della condotta portava a ritenere il comportamento della A. idoneo a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di fiducia con la società e, quindi, a considerare il licenziamento sorretto da giusta causa.

Si tratta di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, coerente sul piano logico, rispettosa dei principi giuridici in precedenza indicati e corretta, anche in relazione alla asserita circostanza degli anni trascorsi per sanzionare la dipendente, in considerazione di quanto esposto circa la tempestività della contestazione disciplinare.

Il giudizio operato dalla Corte territoriale ex art. 2119 c.c., oggetto della censura, non è stato, quindi, sottoposto a specifiche censure, idonee ad evidenziare la non coerenza del predetto giudizio agli “standards” di valutazione esistenti nella realtà sociale, limitandosi, in realtà, il ricorrente a riproporre fatti storici che si risolvono in apprezzamenti di fatto conseguenti a valutazioni giuridiche;

che l’undicesimo motivo è inammissibile perchè con esso non si formulano censure ex art. 360 c.p.c., ma la ricorrente si limita a domandare la riforma delle statuizioni delle spese in caso di accoglimento del ricorso per cassazione e di riforma della sentenza impugnata;

che, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA