Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12365 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23199-2019 proposto da:

O.F.A., rappresentato e difeso dagli avvocati

Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, con studio in Milano via

Lorenteggio n. 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3522/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.F.A., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno delle domande di protezione il richiedente asilo ha allegato di essere nato e vissuto in (OMISSIS); che il padre era morto di malattia mentre la madre ed i sei fratelli sono ancora in vita; ha aggiunto di avere terminato l’Università e di non avere mai lavorato, ma di appartenere all’organizzazione politica (OMISSIS) e di essere di religione (OMISSIS); ha aggiunto che dopo la morte del padre lo zio aveva messo in dubbio la legittimità del matrimonio dei suoi genitori contestando il suo diritto ad ereditare le proprietà del padre; nell’ambito di tale contrasto lo zio aveva cacciato di casa la madre e aveva tentato di impossessarsi dell’eredità paterna; il richiedente asilo ha inoltre dichiarato di avere denunciato lo zio alla polizia ma senza risultato poichè lo zio era andato a casa sua con altre persone armate di pistole ed aveva ucciso suo fratello; a causa di ciò egli si era trasferito a Atuacibo ma vi aveva incontrato lo zio con altri ragazzi e poichè aveva capito che lo stavano cercando era fuggito a Onitsha dove aveva vissuto insieme a dei ragazzi che poi aveva scoperto essere dei ladri; era perciò scappato quando la polizia era intervenuta per uccidere uno di questi ragazzi e temeva di fare ritorno in (OMISSIS) poichè la polizia lo riteneva complice del gruppo dei ladri che l’avevano ospitato; temeva inoltre di essere ucciso dallo zio;

– il tribunale ha ritenuto non ravvisabili le condizioni di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e con riguardo alla vicenda riferita dal richiedente, l’ha ritenuta inverosimile e contraddittoria con riguardo a diversi aspetti; conseguentemente il tribunale ha negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e, sulla base delle risultanze dei report consultati, quella del medesimo D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c); ha da ultimo, escluso la protezione umanitaria ritenendo insussistenti sia i fattori soggettivi che quelli oggettivi di vulnerabilità rilevanti per il riconoscimento del relativo permesso di soggiorno;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo con cui il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 per non avere il tribunale valutato il periodo di permanenza del richiedente asilo nei paesi in cui è transitato e da cui è fuggito come la Libia, è infondato;

– la condizione nel paese di transito è, infatti, rilevante oltre che ai fini della valutazione della credibilità del richiedente asilo, solo in quanto ricollegata ad una significativa vulnerabilità che si sia determinata in connessione alla permanenza in quel paese, e che possa condurre al riconoscimento di una specifica e soggettiva condizione di vulnerabilità allegata dal richiedente (cfr. Cass. 13758/2020; id. 28781/2020); non costituisce, invece, una circostanza apprezzabile in relazione allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, poichè non è il paese di transito quello verso il quale deve essere disposto il rimpatrio forzato del richiedente asilo la cui domanda di protezione venga respinta;

– il secondo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c) per non avere il tribunale valutato il racconto del richiedente alla stregua dei criteri normativi richiamati anche alla luce del quadro socio-politico della (OMISSIS), è infondato;

– il tribunale ha, invero, valutato il racconto del richiedente asilo avendo riguardo a tutti i criteri menzionati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed avendo al contempo riguardo alla situazione sociopolitica della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) in particolare;

– a fronte di ciò nessuna diversa situazione è allegata dal ricorrente che possa giustificare una conclusione differente con riguardo alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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