Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12363 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/05/2017), n. 12363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19594-2014 proposto da:
MUSIZA EDIZIONI MUSICALI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
S. TOMMASO D’AQUINO, 47, presso lo studio LEGALE BONETTI PARTNERS,
rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE BONETTI, UMBERTO
CANTELLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M. C.F. (OMISSIS), T.M. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo
studio dell’avvocato CORRADO MARINELLI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO PIACENTINI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3771/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/05/2014 R.G.N. 7165/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione del processo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’8 maggio 2014, rigettava il gravame propostè dalla s.r.l. Musizia Edizioni Musicali avverso la sentenza del locale Tribunale con cui venne dichiarata l’illegittimità dei licenziamenti da essa intimati ai dipendenti T.M. e C.M., disponendo la loro reintegra nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 ed inoltre, in favore della T., al risarcimento del danno biologico da demansionamento.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a cinque motivi.
Resistono i lavoratori con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente rilevarsi che è stato prodotto verbale di conciliazione della presente lite, venendo così meno la necessità di una pronuncia giurisdizionale in materia, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione (ex plurimis, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
E’ stata altresì depositato atto di rinuncia al presente ricorso, notificata alle controparti, e da queste accettata.
Deve dunque dichiararsi l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017