Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12363 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22383-2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositata il

31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.M., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– il ricorrente assume nel ricorso per cassazione di essere fuggito dopo che il suo nome era stato indicato alla polizia quale compartecipe di una manifestazione di protesta contro la decisione delle autorità di procedere alla demolizione delle case del villaggio; alcuni manifestanti erano stati arrestati ed egli temeva di subire un trattamento inumano e degradante in considerazione della condizione di sovraffollamento delle carceri nel suo Paese di provenienza;

– il tribunale ha osservato che avanti alla Commissione il richiedente aveva riferito una vicenda personale incentrata sul contrasto familiare con gli zii paterni che avevano inteso accaparrarsi le proprietà del defunto padre il quale in vita aveva lavorato presso il Ministero delle costruzioni ed aveva costruito due case che alla morte, avvenuta nel (OMISSIS), gli zii paterni avevano cercato di ottenere costringendo i figli del fratello defunto a firmare determinati documenti;

– sulla scorta di questo racconto, il tribunale aveva ritenuto che anche reputandolo vero in linea di massima, non erano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nè quello per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b); aggiungeva che non erano neppure ravvisabili i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) cit. in considerazione della situazione socio-politica della (OMISSIS) così come risultante dalle fonti informative consultate; da ultimo, il tribunale ha escluso la ravvisabilità dei seri motivi di carattere umanitario;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di due motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente veicola una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., comma 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso;

– la questione è irrilevante dal momento che il ricorso è stato proposto nel termine di legge e comunque, come già dichiarato manifestamente inammissibile (così Cass. 27700/2018; 28119/2018);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 32, comma 2, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria attesa la ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità;

– assume, in particolare, il ricorrente che il tribunale non avrebbe verificato il rischio di sacrificio dei diritti fondamentali cui sarebbe esposto in caso di rientro forzato, nonostante egli avesse allegato il contratto di lavoro ed il percorso di inserimento sociale in Italia;

-il motivo è inammissibile perchè il predetto contratto di percorso è stato oggetto di valutazione da parte del tribunale che l’ha ritenuto da solo inidoneo a giustificare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nè ravvisandosi, secondo il tribunale, una situazione di vulnerabilità nell’ambito del giudizio comparativo cui il giudice è tenuto a fronte dell’allegazione di uno specifico rischio connesso al rimpatrio forzato (Cfr. Cass. Sez. Un. 29459/2019);

– poichè l’allegazione del ricorrente in punto di pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato è rimasta a livello oggettivamente generico, la denuncia di mancato bilanciamento è, come già, anticipato, inammissibile;

– stante l’esito di tutte le doglianze, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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