Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12362 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANEVA 51,

presso DE CESARE LUDOVICO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DE CESARE MASSIMO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Societa’ con socio unico sottoposta alla

Direzione e Coordinamento di ENEL SpA e succeduta a quest’ultima in

tutti i rapporti giuridici relativi all’attivita’ di distribuzione e

vendita ai clienti vincolati, in persona del suo Procuratore,

Responsabile dell’Unita’ Personale e Organizzazione Territoriale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 25/b, presso lo studio

dell’avvocato GENTILE GIOVANNI (Studio PESSI e ASSOCIATI), che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO GIOVANNI,

giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28.3.07, depositata il 04/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’appello di Lecce con la sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, al quale l’intimata resiste con controricorso, pronunziando quale giudice di rinvio, ha accolto l’appello dell’ENEL ed ha rigettato la domanda di R.M. volta a vedersi computata ai fini del t.f.r. la media mensile del compenso spettantegli per lavoro straordinario.

Il R. propone ricorso affidato a due motivi.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 5 degli art. 2120 e 2121 c.c. vecchio testo, dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 384 c.p.c., nonche’ omesso esame in ordine ad un punto decisivo della controversia.

L’illustrazione del motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di accertare” se nella fattispecie sia stato violato il disposto di cui all’art. 384 c.p.c., il quale, come noto, impone alla Corte di rinvio di uniformarsi al principio di diritto”.

Il secondo motivo di ricorso denunzia nullita’ della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

L’illustrazione del motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di accertare “se ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, 184, 345, 359, 394, 384, c.p.c. la Corte d’appello aveva l’obbligo di valutare ed accogliere le richieste istruttorie del ricorrente”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009; sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/ 2008).

In particolare, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. a corredo del ricorso per Cassazione non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto.

(Cass. 4044/2009; sostanzialmente conforme, Cass. 11535/2008, secondo la quale il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non puo’ consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimita’ in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regola juris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata).

Entrambi i quesiti sopra riportati si risolvono in definitiva nella richiesta rivolta alla Corte di verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente o no le norme invocate,ossia in una richiesta del tutto superflua, che conferisce loro un carattere affatto generico, sostanzialmente non correlato ai termini della controversia. Il ricorso non supera quindi la soglia di ammissibilita’. Il ricorrente va condannato alle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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