Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12362 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29897-2011 proposto da:

PHARM.IDEA SRL SOCIO UNICO P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROCCO

DI TORREPADULA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

BRESCIA, (già ESATRI – ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/06/2011 r.g.n. 646/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento ottavo motivo

del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 262/2011, rigettava l’appello proposto da Pharm.Idea Srl a socio unico avverso la sentenza di primo grado del tribunale che, salvo la domanda di compensazione con contributi già versati, aveva respinto le opposizioni avverso le cartelle esattoriali con le quali era stato ad essa intimato il pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed accessori a favore dell’INPS.

A fondamento della sentenza la Corte d’Appello, per quanto d’interesse, riteneva che non potesse configurarsi preclusione da precedente accertamento ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20 e L. n. 402 del 1996, art. 3, comma 3; che l’eccezione di prescrizione dei contribuiti relativi alla lavoratrice A. non fosse fondata; che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa fossero illegittimi essendo stata acquisita prova della subordinazione delle 34 lavoratrici interessate.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Pharm.Idea Srl con otto motivi illustrati da memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Equitalia Esatri è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20, come integrato dal D.L. n. 318 del 1996, conv. in L. n. 402 del 1996, in quanto ad avviso della ricorrente dopo le prime ispezioni, conclusesi con esito negativo (verbale del 10.12.2002 e del 11.5.2004), l’INPS non avrebbe potuto contestare successivamente con altro verbale del 10.1.2006 omissioni contributive verificatesi nel medesimo periodo già vagliato in precedenza, in applicazione delle norme citate.

Il motivo è infondato, come si evince da quanto affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18034 del 19/08/2014), con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, l’effetto preclusivo, previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 20, come modificato dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 conv. in L. 29 luglio 1996, n. 402, e determinato da precedenti attestazioni di regolarità, cessa a fronte di nuovi (e diversi) elementi fra i quali possono includersi le denunce del lavoratore le quali – come avvenuto nel caso di specie consentono il riesame e che, appunto, determinano la successiva verifica ispettiva, la quale può essere estesa anche a posizioni contributive differenti da quella propria del denunciante o dei denuncianti.

2.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, in materia di prescrizione parziale del debito contributivo riferito alla lavoratrice A. sia perchè la prescrizione era da intendere come quinquennale, e sia perchè poichè veniva in considerazione il periodo contributivo dal novembre 2001 al novembre 2004, e tenuto conto che il primo atto interruttivo era intervenuto con il verbale ispettivo 21.01.2009, risultava prescritto il periodo contributivo compreso tra 1’1.11.2001 ed il 31.12.2003.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata omessa e insufficiente motivazione del capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di intervenuta parziale maturazione del termine quinquennale di prescrizione del debito contributivo riferito alla lavoratrice A.A.M..

3.1.- I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte ha ritenuto che nel caso in esame ai sensi della L. n. 335 del 1995 andasse applicato il termine decennale di prescrizione e non quello quinquennale in quanto, come emergeva dal verbale n. 504 notificato il 21.1.2009, prima dello spirare del termine quinquennale la lavoratrice A. aveva proposto denunzia all’INPS (in data 12.7.2005 ella avrebbe lamentato l’irregolarità dell’inquadramento del proprio rapporto di lavoro provocando un supplemento di accertamento che si è concluso con l’addebito oggetto della seconda cartella).

3.2. Anzitutto va chiarito che ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. a) per il periodo successivo all’entrata in vigore della stessa legge, il termine di prescrizione rimane sempre decennale quando prima del decorso di quello quinquennale ivi previsto con decorrenza dal 1 gennaio 1996 intervenga una qualsiasi denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Si tratta di una disciplina a regime e non transitoria come sostiene infondatamente la ricorrente, la quale però, come risulta dalla memoria ex art. 378 c.p.c., ha poi rinunciato alla stessa censura alla luce della consolidata giurisprudenza contraria intervenuta successivamente.

La disciplina transitoria è in effetti delineata solo nella L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 10 avendo questa Corte chiarito anche a Sez. Unite (sentenza n. 15296 del 04/07/2014) che “in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza”. Inoltre è stato pure ribadito di recente (sentenza n. 13831 del 06/07/2015) che “in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori

e dai datori di lavoro, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione”.

3.3. Nel caso in esame però la denuncia della lavoratrice, che si dice effettuata in data 12.7.2005, non risulta provata in relazione alla data di presentazione (che non è indicata neppure nel verbale del 21.1.2009); e non risulta acquisita al processo, al contrario di quello che afferma l’INPS (che però non ne riproduce nel controricorso il contenuto, dando dimostrazione di dove, come e quando essa sia stata prodotta).

3.4. Pertanto la prescrizione non può che rimanere quinquennale e validamente interrotta unicamente alla data del verbale di accertamento notificato il 21.1.2009.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 115, 116, 246 e 416 c.p.c. per aver la Corte ritenuto raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro dei 21 collaboratori reclutati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi decisivi per il giudizio in relazione alla natura del rapporto di lavoro dei collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2094 e 1362 c.c. per insussistenza di elementi idonei ad accreditare il realizzarsi del requisito della subordinazione all’interno dei rapporti di collaborazione de quibus.

7. Con il settimo motivo di ricorso è lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e ss. in relazione agli artt. 2222, 2094, 1362 ss. 2697 e 2729 c.c. nonchè art. 416 c.p.c. quanto meno con riferimento ai collaboratori venditori chiamati a coordinare l’attività degli altri.

7.1. I motivi che precedono possono essere esaminati unitariamente per la connessione che li collega. Essi sono infondati.

Nel caso di specie la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione alla natura dell’attività svolta (contattare farmacie indicate in un elenco fornito dal datore) dai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (unici lavoratori dell’impresa); ed in presenza di plurimi elementi sintomatici, tutti rivelatori dell’esistenza della subordinazione (assenza di autonomia, eterodirezione, mancanza di organizzazione, assoggettamento alle direttive, orario di lavoro rigido, predeterminato e vincolante, sottoposizione ai controlli, assenza di rischio, richiami disciplinari, minacce di licenziamento, ecc.), ne ha tratto la conclusione della qualificazione di rapporti di lavoro subordinati. Si tratta di un iter argomentativo esaustivo e immune da vizi logici e giuridici, che aderisce pure ad una risalente giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c..

7.2. Per contro quello che la ricorrente richiede nei motivi in esame è in realtà una nuova valutazione di merito sui fatti di causa rispetto a quello non condivisa e per ciò solo censurata, al fine di ottenerne la sostituzione con altra più consona alla propria convinzione di parte. Deve allora ricordarsi che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

E’ inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

7.3 Inoltre va pure ricordato che il vizio di motivazione non consente di denunciare una mera illogicità o una qualsivoglia aporia logica della motivazione, ma solo quella motivazione che risulti omessa, insufficiente o contraddittoria rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ossia di tale portata che dalla sua considerazione derivi un diverso esito del giudizio.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per omessa pronunzia sul capo della domanda, formulato anche in appello, relativo all’erronea quantificazione delle sanzioni civili come evasione contributiva anzichè omissione contributiva.

Il motivo è fondato in quanto, come risulta dal ricorso, la parte ricorrente aveva censurato in appello l’omessa motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla quantificazione delle sanzioni, ampiamente argomentando che nella fattispecie andasse applicata la previsione di legge relativa all’omissione e non quella relativa all’evasione; sul punto la Corte di appello non avendo emessa alcuna statuizione è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, correttamente denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

9. Le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il secondo, il terzo e l’ottavo motivo del ricorso; e di rigettare tutti gli altri motivi. La sentenza va perciò cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al giudice individuato al dispositivo, il quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo, il terzo e l’ottavo motivo del ricorso; rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA