Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12362 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1219-2013 proposto da:

ELIPSO FINANCE SRL, (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, e per essa la PRELIOS CREDIT

SERVICING SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO FUNARI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LORENZO CARINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VACCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE DAIDONE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO NEW COMPANY DI A.A. & C. SAS E

DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA A.A., CASSA SAN GIACOMO SPA,

CREDITO EMILIANO SPA, BANCO DI SICILIA SPA, CROSS Srl, L.

N., IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SPA, CELLULAR ITALIA SPA,

INTESA GESTIONE CREDITI SPA, Z.P., ELETRON SPA,

VODAFONE OMNITEL NV, KARNAK SA, CAMERA DI COMMERCIO IIAA TRAPANI,

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso il provvedimento N. 1442/12 del TRIBUNALE di MARSALA del

5/11/2012, depositato il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell11/04/2016 dal Consigliere Relatore MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Lorenzo Carini difensore della ricorrente che

insite per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Prelios Credit Servicing s.p.a., nella qualità di procuratore di Elipso Finance s.r.l. – cessionaria dei crediti in sofferenza della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. – chiedeva al giudice delegato al Fallimento della New Company di A.A. & C. s.a.s. (già Eurotel s.p.a.) di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile che la società aveva acquistato, con atto trascritto il 3.1.01, da F. R., debitore di Antonveneta.

A sostegno della domanda (formulata nei limiti della somma per la quale la banca predetta aveva iscritto, il successivo 30.1.01, ipoteca giudiziale sull’immobile, in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro il venditore) Prelios deduceva che Antonveneta aveva agito nei confronti del F. e dell'(allora) Eurotel ancora in bonis per ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., declaratoria di inefficacia della compravendita e che tale domanda era stata accolta con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 7.2.07 passata in giudicato.

La domanda veniva respinta dal G.D..

Il reclamo L. Fall., ex art. 26 proposto da Prelios contro il provvedimento è stato a sua volta respinto dall’adito Tribunale di Marsala, che ha rilevato che la sentenza, pronunciata contro Eurotel in bonis, non era opponibile al Fallimento della società, dichiarato il (OMISSIS).

Il decreto, depositato il 13.11.2012, è stato impugnato da Prelios Credit Servincing, nell’indicata qualità, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce che, ancorchè il giudizio ex art. 2901 c.c. non sia stato dichiarato interrotto, la sentenza sarebbe idonea a far stato nei confronti del Fallimento.

Riscossione Sicilia s.p.a., creditrice ammessa allo stato passivo, ha resistito con controricorso.

Il curatore del fallimento intimato e gli altri creditori ammessi allo stato passivo non hanno svolto attività difensiva.

2) Il ricorso appare inammissibile.

Va premesso che non può condividersi l’assunto del tribunale, secondo cui la sentenza del Tribunale di Palermo non sarebbe opponibile alla massa dei creditori in quanto res inter alios acta.

Prelios non ha inteso, infatti, avvalersi della sentenza nei diretti confronti del Fallimento, ma si è, correttamente, limitata a richiedere di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile, in forza di un titolo giudiziale che non poteva che essere emesso contro le originarie parti stipulanti e che non condanna la società poi fallita alla restituzione del bene, ma sancisce soltanto l’inefficacia relativa dell’atto d’acquisto a suo tempo da questa stipulato. Questa Corte ha, del resto, già avuto modo di affermare (Cass. n. 25850/011) che la sentenza di accoglimento dell’azione promossa dal creditore per ottenere la revoca dell’atto di alienazione di un immobile compiuto dal proprio debitore è opponibile al fallimento dell’acquirente secondo le regole ricavabili dagli artt. 2652 c.c., n. 5 e L. Fall., art. 45, ovvero nel caso in cui la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta in data anteriore al fallimento.

Resta, tuttavia, che la ricorrente non solo ha illustrato la propria censura sotto un diverso e, per quanto appena detto, irrilevante profilo di diritto, ma non ha neppure precisato, nella narrativa del ricorso, se e quando la domanda di revocatoria avanzata da Antonveneta contro il F. e l’Eurotel in bonis sia stata trascritta.

In difetto di tale indicazione, deve ritenersi precluso a questa Code – che non può scendere all’esame diretto degli atti, nè può sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative –

di verificare se detta domanda fosse stata trascritta, se l’atto di trascrizione fosse stato allegato all’istanza rivolta al curatore e al G.D. ai sensi della L. Fall., art. 108, u.c. e se, in tale ipotesi, la trascrizione fosse stata eseguita in data anteriore alla sentenza dichiarativa.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette dalla ricorrente nella memoria depositata: l’errato inquadramento da parte del tribunale della questione controversa non esonerava, infatti, Prelios dall’illustrare in ricorso le effettive ragioni di annullamento della decisione; è indubbio, inoltre, che quand’anche questa Corte avesse potuto rilevarle d’ufficio, sarebbe stato onere della ricorrente di documentare quantomeno la tempestiva deduzione dinanzi al tribunale della circostanza di fatto indispensabile all’accoglimento della domanda, che solo tardivamente (nella memoria) si dice incontestata, ma che in realtà non ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, nè risulta essere stata in concreto sottoposta al suo esame.

La particolarità della questione trattata, l’indubbia erroneità del provvedimento impugnato e l’inconferenza delle difese svolte dalla controricorrente giustificano la declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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