Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12362 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23609-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, GIUSEPPINA GIANNICO,

CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

388, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARIA PAPPALARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA TORNAMBE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/08/2013 R.G.N. 2673/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 7 agosto 2013 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Vigevano, accertava il diritto di G.M. a percepire la pensione di anzianità cat. (OMISSIS) nonchè la pensione cat. P.I. n. (OMISSIS) con decorrenza 1.5.2009 e condannava l’INPS a corrispondere la pensione di anzianità (OMISSIS) nonchè la pensione cat. P.I. n. (OMISSIS) con decorrenza 1.5.2009;

2. ad avviso della Corte territoriale la G. aveva i requisiti di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 8, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in particolare 35 anni di contributi e 57 anni di età), potendo beneficiare anche dei contributi versati volontariamente nel periodo di congedo non retribuito per motivi familiari dal 3.11 – 13.11.2006;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste la G. con controricorso;

4. il Procuratore Generale ha depositato requisitoria in cui conclude per il rigetto del ricorso;

5. la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, della L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1 come sostituito dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, artt. 5 e ss. del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte territoriale erroneamente non differenziato tra autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa. Ed infatti, assume l’istituto che la deroga all’innalzamento dell’età pensionabile introdotta dalla novella di cui alla L. n. 247 del 2007 – e quindi la possibilità di usufruire dei requisiti di cui alla precedente L. n. 335 del 1995 – poteva correlarsi solo ai casi riguardanti chi, prima del 20 luglio 2007, fosse stato autorizzato alla “prosecuzione volontaria della contribuzione”, laddove la G. era stata autorizzata invece alla “integrazione della contribuzione su base volontaria”. Evidenzia che la differenza tra le due predette situazioni sia da rinvenirsi nella “costanza del rapporto di lavoro” generatore dell’obbligo contributivo, assente nella prima e presente, al contrario, nella seconda in cui si intende solo colmare il conto assicurativo nei periodi scoperti.

7. il motivo è infondato. Vale riportare le disposizioni normative che vengono in rilievo. La L. n. 243 del 2004, art. 1,comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, recita: “8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.”. la L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1 che fissa i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dispone: “L’assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall’assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.”. Il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5 stabilisce: “1. In favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui lla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli stessi periodi, lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47.”.

Si tratterebbe, nell’assunto dell’INPS, di ipotesi diverse non assimilabili in quanto: a) l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 – è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, quindi in assenza di un rapporto di lavoro di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l’obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di lavoro – ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione peculiare di debolezza dell’assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione; b) l’autorizzazione alla “copertura assicurativa di periodi non coperti da contribuzione” – prevista dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5 opera, invece, in costanza di rapporto di lavoro e non mira a soddisfare quelle esigenze di tutela di cui sopra.

Orbene, tale assunto non è condivisibile. In primo luogo, non tiene conto della lettera del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5,comma 1 che fa riferimento anche ad ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro e del disposto del comma 2 il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47. Nè ricorre tra le due ipotesi quella diversità ontologica predicata dall’INPS per limitare l’ambito di applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007 trattandosi in entrambi i casi di tratta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Peraltro – come evidenziato dalla Corte territoriale – appare irragionevole la diversa lettura fornita dall’istituto per il quale va differenziata la posizione di chi sia stato regolarmente autorizzato, da parte dell’ente previdenziale, ad integrare la contribuzione su base volontaria, non versata dal datore nel suddetto periodo di sospensione lavorativa, e chi sia autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria, perchè non più dipendente e, quindi, in assenza di un datore di lavoro che possa versare tale contribuzione;

8. pertanto, il ricorso va rigettato;

9. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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