Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12362 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola

di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’Avv. Parisi Isabella,

rappresentata e difesa dall’Avv. STENDARDO Giovanni Carlo e dall’Avv.

Oriana Pragliola per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege;

– controricorrente –

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA; SCUOLA MEDIA STATALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 727/2009 della Corte d’appello di Potenza,

depositata in data 15.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 14.04.2011 dal Consigliere dott. MAMMONE Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Matera T. G., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della temporizzazione”, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’appello di Potenza con sentenza del 15.5.09 accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la norma dell’art. 8 del ccnl 9.3.01, inerente il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione T., che deduceva:

1) preliminarmente, la tempestività dell’impugnazione, essendo il ricorso notificato entro l’anno dal deposito della sentenza impugnata, non potendosi ritenere valida la notifica della stessa effettuata dall’Amministrazione presso la cancelleria della (Corte d’appello;

2) violazione degli artt. 87 e 142 del ccnl 24.7.03, art. 66, comma 6, del ccnl 4.8.95, artt. 8 e 19 del ccnl 15.3.01, sostenendo che i dipendenti inquadrati nel profilo DSGA debbono essere inquadrati ai sensi non dell’art. 8 suddetto, ma ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 in ragione del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del ccnl 4.8.95;

3) carenza di motivazione, in quanto il giudice di merito non avrebbe dato conto del motivo per cui, di fronte alla espressa volontà delle parti stipulanti di lasciare in vigore il regime dell’anzianità reale, abbia dato la prevalenza al criterio della temporizzazione.

Si difendeva con controricorso l’Amministrazione.

4.- Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

5.- Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso per cassazione è tempestivamente proposto.

Il difensore di T. aveva eletto domicilio in Pisticci – comune sito nel distretto della Corte d’appello di Potenza – e, pertanto, in tale luogo (e non presso la cancelleria della Corte) avrebbe dovuto essere ritualmente effettuata la notifica della sentenza per consentire la decorrenza del termine breve di impugnazione.

Ritiene, intatti, la giurisprudenza di questa Corte che il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 32 – secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (Cass. 11.6.09.11.13587).

Ne consegue che, ove il procuratore – come nel caso di specie – sia esercente all’interno del distretto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d’appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione.

Avendo T. notificato l’atto nel termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi quindi tempestivamente proposto.

6.- Non sono invece meritevoli di accoglimento i motivi dedotti, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, che sulle questioni oggi in esame ha elaborato principi ormai consolidati, che possono essere sintetizzati come segue.

7.- Questa Corte con la sentenza 1.3.10 n. 4885 ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del CCNL 24.07.03”.

Questa impostazione è stata ripresa e perfezionata da altre pronunzie, delle quali nei successivi paragrafi è opportuno ripercorrere i più significativi passaggi.

8.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”, sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

9.- Con il CCNL 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Arca C/1, fino al 31.8.2000, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto CCNL 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di prima applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

10.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima applicazione” ai sensi dell’art. 34 CCNL 26.5.99, si riferisce l’art. 8 del CCNL 15.3.01 – secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retributivo dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% o del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta “temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

11.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24.07.03 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dall’1.1.2003, ai DSGA destinatari dell’incremento retribuivo previsto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% o del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

12.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati “in sede di prima applicazione”, disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

13.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24.7.03 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del CCNL 4.08.95.

Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 – Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale -: “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.

14.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

15.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso m cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione, economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche”.

16.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

17.- Ne merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’are 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione “continua a trovare applicazione …”, che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia” dettata dall’art. 48 CCNL 26.5.1999 (per la quale “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”) e della “norma finale” di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del. 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

18.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.00, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi non considera che all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dal 1.9.00, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, CCNL del 1999, “previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale”; valutazione finale richiesta anche all’esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all’inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 2001.

19.- Non sussiste, infine, contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 .giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

20.- Il ricorso va dunque rigettato in base al seguente principio di diritto: “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia con figurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti” (v., tra le altre sentenze, Cass., Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805).

21.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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