Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12361 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS DANIELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE VITA BARTOLO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANNALONGA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

7.3.07, depositata il 30/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, illustrato anche da memoria, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente contro il Comune di Cannalonga, del quale essa era dipendente, volta ad ottenere il risarcimento del danno, sotto diversi profili, derivante da un comportamento persecutorio e lesivo della propria dignita’ professionale adottato nei suoi confronti dal datore di lavoro. La Corte, esaminata la documentazione e valutate le testimonianze, ha escluso che la C. avesse assolto agli oneri di allegazione e di prova che in relazione alle varie articolazioni del danno (professionale, biologico, esistenziale) incombevano su di essa. Il ricorso e’ articolato su due motivi.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 2698 c.c., e si conclude con il seguente quesito: “dica la Corte se vi e’ stata, da parte di giudici di merito, violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonche’ 2697 c.c. per non avere i giudici di merito correttamente valutato gli elementi fattuali che hanno determinato lo svuotamento delle mansioni della ricorrente, sig.ra C.L.”.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009; sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/ 2008) Il quesito sopra riportato ha, per contro, carattere del tutto generico, e solo apparentemente e’ correlato ai termini della controversia, visto che in sostanza non pone alcun problema giuridico specifico ma chiede in termini astratti di valutare la conformita’ della decisione alle norme richiamate.

Va anche aggiunto che il quesito evoca in sostanza un’ inadeguato apprezzamento dei fatti da parte della sentenza impugnata e si muove cosi’ piuttosto nell’area del vizio di motivazione che in quella della censura di diritto. Ma allora, poiche’ l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura avrebbe dovuto contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) tale da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n, 20603 e numerosissime altre conformi).

Il secondo motivo di ricorso denunzia “violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 Cost., degli artt. 2087, 2049, 2697 c.c. nonche’ degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto nella sentenza impugnata non provato l’elemento soggettivo dell’illecito e il danno biologico ed esistenziale quale conseguenza immediata e diretta del comportamento tenuto dall’amministrazione datrice di lavoro”.

Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire “se vi e’ stata da parte dei giudici di merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 2087, 2049, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere i giudici di merito correttamente valutato gli elementi di prova posti a fondamento della domanda attorea non evidenziando il rapporto di causalita’ tra l’illecito comportamento dell’Amministrazione datrice di lavoro – per aver demansionato e comunque svuotato di contenuti le mansioni della ricorrente infliggendole un vero e proprio mobbing – e i danni biologici ed esistenziali subiti dalla ricorrente”.

Il quesito si presta a considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in precedenza, dovendo solo essere messa in evidenza la sua direzione ancor piu’’ marcata verso l’area del vizio motivazionale, sempre in assenza del momento di sintesi richiesto in tale caso.

La ricorrente, nella memoria, si sforza di dare ai quesiti sopra ricordati la concretezza e la specificita’ delle quali essi mancano.

Ma, il tentativo, a prescindere da ogni considerazione sulla sua efficacia, e’ evidentemente tardivo, dati i limiti propri della memoria ex art. 378 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronunzie sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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