Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12361 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 911-2013 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO,

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO

MAGGINI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALL.TO (OMISSIS) EREDI R.F. E P.M., in

qualità del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO MINGOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CARASSAI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 3138/2012 del TRIBUNALE di MACERATA, depositato

il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Vincenzo SPARANO difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Eugenio MINGOIA come da delega allegata

dall’Avvocato Giuseppe CARASSAI difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

Il Tribunale di Macerata, con decreto del 12.12.012, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Banca di Credito Coop. di Recanati e Colmurano (in seguito BCC) per ottenere la collocazione ipotecaria, allo stato passivo del Fallimento di P.M. e di R.F., soci illimitatamente responsabili della fallita Eredi R.F. s.n.c., del credito ammesso al chirografo di Euro 157.035,66, vantato in forza del contratto di finanziamento fondiario stipulato da Pi.

M., cui i due soci falliti avevano partecipato quali terzi datori di ipoteca.

A sostegno della decisione il tribunale ha rilevato: che la Banca “voleva inserire un credito da terzi datori di ipoteca, per cui non ha specificato su quali immobili gravasse la garanzia ipotecaria”;

che “ovviamente non è la stessa cosa chiedere un privilegio fondiario ed un privilegio ipotecario, per cui, a fronte della garanzia speciale dei terzi datori non chiesta bene, e non richiesta bene nemmeno in fase di cognizione piena, laddove avrebbe potuto e dovuto comunque la Banca proporre la domanda corretta di mutuo fondiario con garanzia speciale limitata alla vendita dell’immobile;

che “quindi la Banca… ha chiesto in sede di ammissione al passivo ed anche in questa sede inammissibilmente il credito come fondiario, senza però precisare su cosa esclusivamente gravasse il privilegio (ed era il solo modo di chiedere l’ammissione, non essendo possibile una sorta di downgrade verso il semplice credito privilegiato ipotecario, essendo il privilegio dato non dal fallito ma da terzi datori in sede fondiaria)”.

Il decreto è stato impugnato dalla BCC con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso BCC, denunciando violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 e segg. e L. Fall., art. 99, rileva che l’immobile gravato da ipoteca era puntualmente descritto nel contratto di mutuo, con la conseguenza che non era necessario precisare nella domanda quale fosse il bene sul cui ricavato essa intendeva soddisfarsi con prelazione.

Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente, oltre a ribadire la prima censura, deduce che era del tutto irrilevante che l’ipoteca fosse stata concessa dai falliti quali terzi datori e che ai fini del riconoscimento della prelazione non v’era distinzione fra mutuo fondiario e mutuo ipotecario.

Appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte in via preliminare dal Fallimento, atteso che il ricorso si fonda su ragioni di diritto e che i fatti che hanno dato luogo al sorgere della controversia sono stati compiutamente esposti dalla BCC cui, d’altro canto, non può rimproverarsi di non aver ben compreso le ragioni del rigetto della domanda, che sono, obiettivamente, difficilmente evincibili dal provvedimento impugnato, redatto con discutibile tecnica espositiva e sorretto da proposizioni ellittiche.

Sempre in via preliminare, va rilevato che poichè il credito della BCC è stato ammesso, ancorchè in chirografo, allo stato passivo, non è in discussione nella presente sede se la banca fosse o meno legittimata ad insinuarsi allo stato passivo pur non essendo creditrice in via diretta dei due soci falliti, ma solo titolare di un diritto di prelazione sui loro beni che avrebbe potuto far valere, ai sensi della L. Fall., art. 108, in sede di riparto del ricavato sulla vendita degli stessi.

Ciò premesso, il ricorso appare manifestamente fondato.

Come rilevato dalla ricorrente, la motivazione del decreto impugnato sembra basata sul duplice assunto della diversità della domanda fondata sul privilegio fondiario rispetto a quella fondata sul privilegio ipotecario e della necessità dell’indicazione, in detta domanda, del bene sul quale grava l’ipoteca: il primo assunto è però palesemente errato, atteso che il contratto di mutuo fondiario altro non è che un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (lgi n. 385 del 1993, art. 38, comma 1); il secondo non tiene invece conto del principio secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni ricavabili dalla stessa e dai documenti che la corredano: ne consegue che, avendo la banca allegato alla domanda il contratto di mutuo fondiario contenente la descrizione dell’immobile concesso in garanzia dai terzi datori, il requisito richiesto dalla L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4) doveva ritenersi rispettato.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 c.p.c..

Il Fallimento ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata.

Il tribunale di Macerata non ha rigettato la domanda di BCC in quanto volta ad ottenere l’ammissione del credito allo stato passivo del terzo datore di ipoteca: il giudice si è infatti limitato a rilevare che, poichè, per l’appunto, si trattava di credito meramente garantito dal fallito, la banca avrebbe dovuto precisare su quali immobili gravava l’ipoteca, “essendovi differenza fra un credito fondiario ed uno ipotecario”, e specificare, altresì, che intendeva soddisfarsi sul ricavato della vendita solo di tali immobili. Detta specificazione non era però richiesta, atteso che qualunque credito garantito da ipoteca può essere soddisfatto con prelazione solo sul ricavato della vendita dell’immobile su cui l’ipoteca insiste (sicchè risulta incomprensibile l’assunto del Fallimento secondo cui la BCC, omettendo tale specificazione, avrebbe chiesto di essere ammessa in via ipotecaria sull’intero ricavato dell’attivo fallimentare) e che, d’altro canto, non era più in discussione fra le parti l’ammontare del credito chirografario già ammesso (che, effettivamente, non avrebbe potuto superare quello del credito ipotecario).

Non v’è dubbio, peraltro, che la banca ha contestato l’assunto del giudice, laddove ha rilevato che, pur in mancanza di espressa indicazione nella domanda, l’immobile su cui intendeva soddisfarsi non poteva essere che quello cui faceva riferimento il contratto di mutuo e sul quale era stata iscritta l’ipoteca.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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