Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12361 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 09/05/2019), n.12361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26336-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

T.SEVEN S.P.A., EQUITALIA CENTRO S.P.A (già Equitalia Romagna

S.p.A);

– intimata –

avverso la sentenza n. 408/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 273/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la società T. Seven spa propose innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Forlì un’azione di accertamento negativo a seguito di avviso di pagamento del 12.7.2010, relativo a contributi pretesi dall’Inps per il periodo luglio-dicembre 2009, nonchè tre distinte opposizioni ad altrettante cartelle esattoriali per contributi concernenti il periodo 2008 – 2009 e, dunque, anche per i contributi già oggetto dell’azione di accertamento negativo; le pretese contributive scaturivano dai verbali ispettivi dell’11 e 12 agosto del 2009 coi quali era stata contestata alla predetta società l’indebita fruizione di sgravi contributivi ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, in relazione a tre lavoratori già dipendenti della Univan spa ed assunti dalla T. Seven spa nel 2008, nonchè in relazione ad ulteriori venti lavoratori già dipendenti della Unicar Furgonature spa ed assunti dalla T. Seven spa nel periodo compreso tra il 6.6.2008 ed il 13.11.2008; con l’opposizione veniva dedotta la nullità delle cartelle per essere stati i relativi crediti iscritti a ruolo in pendenza del giudizio di accertamento negativo instaurato il 5.10.2010, il tutto in violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3;

il giudice adito, riuniti i giudizi e nel contraddittorio dell’Inps, rigettò le opposizioni;

impugnata tale decisione da parte della T. Seven s.p.a., la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 15.5.2013) ha accolto parzialmente il gravame ed ha dichiarato l’illegittimità della cartella opposta;

la Corte territoriale ha spiegato che per quel che riguardava la cartella opposta col ricorso di cui al giudizio r.g. n. 271/11, relativa al periodo luglio-novembre 2009, il relativo ruolo risultava formato in data 24.12.2010 e, quindi, successivamente al deposito del ricorso di cui al giudizio r.g. n. 821/10 del 5.10.2010, col quale era stata del pari contestata la pretesa dell’ente relativa al periodo luglio 2009 – dicembre 2009; invece, era infondata la doglianza concernente l’opposizione di cui al procedimento r.g. n. 1009/10, posto che il relativo ruolo era stato reso esecutivo in data 21.9.2010, cioè precedentemente al deposito del ricorso del 5.10.2010; infine la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza riflettente il quadro probatorio che aveva indotto il primo giudice a convincersi dell’insussistenza del diritto dell’appellante al preteso sgravio contributivo;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, mentre rimane solo intimata la società T. Seven s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale per l’importo di Euro 113.727,74 perchè il relativo credito era stato iscritto a ruolo in data 24.12.2010 quando era già pendente l’azione giudiziaria promossa dalla T. Seven s.p.a. con ricorso del 5.10.2010 per accertare che non erano dovuti i contributi relativi al periodo luglio – novembre 2009 di cui alla predetta cartella;

assume, invece, il ricorrente che il giudice di secondo grado, a prescindere dalla legittimità dell’iscrizione a ruolo dei contributi portati dalla cartella esattoriale opposta, avrebbe dovuto valutare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, così come fatto per le altre cartelle esattoriali oggetto del giudizio, in relazione alle quali i giudici del merito hanno accertato la fondatezza delle pretese dell’istituto, stante l’illegittima fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8;

il motivo è fondato;

si è, infatti, statuito (Cass. Sez, Lav.. sentenza n. 14149 del 6.8.2012) che “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo”;

nello stesso senso si è affermato (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 17858 del 6.7.2018) che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell’esistenza del credito fatto valere dall’ente previdenziale)”; non essendovi ragioni per discostarsi da tale preciso orientamento concernente la materia oggetto di causa, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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