Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12360 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 150/2014 proposto da:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COITO n. 29,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATELMO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO PATELMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2013 R.G.N. 805/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali avverso la sentenza del Tribunale della stessa città di accoglimento della domanda con cui C.C. aveva chiesto il risarcimento del danno per la sua mancata assunzione a tempo indeterminato, in esito all’indebita esclusione dalla stabilizzazione disposta dalla L. n. 236 del 1993;

la Corte territoriale riteneva irrituale l’atto di appello, in quanto consistente nella mera materiale allegazione delle note difensive redatte dal funzionario nel costituirsi in primo grado, senza nemmeno una modifica dell’originaria veste grafica, risultando tra l’altro non vero l’assunto secondo cui il Tribunale non avesse considerato nessuna delle considerazioni difensive svolte in tale memoria, in quanto la questione di giurisdizione era stata parzialmente accolta, mentre l’eccezione di prescrizione era stata accolta e il merito ampiamente disaminato;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della C., poi illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico articolato motivo dispiegato dal ricorrente afferma la violazione degli artt. 342,345,348-bis, 434 e 436 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale apprezzato la validità dell’atto di appello sulla base della disciplina sopravvenuta di cui al D.L. n. 83 del 2012 (art. 54, comma 1, lett. Oa, modificativo dell’art. 342 c.p.c. ed art. 54, comma 1, lett. c-bis, modificativo dell’art. 434 c.p.c.), in violazione del principio tempus regit actum e comunque ritenendo inidoneo un atto di gravame in realtà sufficiente ad esprimere il necessario dissenso rispetto alla sentenza di prime cure;

il motivo è inammissibile;

anche prima delle modifiche cui fa cenno il motivo di ricorso l’atto di appello soggiaceva comunque a regole di formulazione, tali da imporre di “individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva” (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22502), come anche di indicare “le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”, risultando” “inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado” (Cass. 20 marzo 2013, n. 6978);

del resto, anche la Corte territoriale, nel decidere, ha fatto riferimento a giurisprudenza appunto relativa a tale preesistente assetto normativo;

premesso ciò, in questa sede costituisce in ogni caso ragione assorbente il difetto di specificità del ricorso per cassazione;

il motivo è infatti privo di alcun riferimento concreto al contenuto dell’atto di appello, di cui propugna l’idoneità ad introdurre il gravame, non riportato nel suo tenore testuale all’interno del ricorso, neanche in stralcio;

la formulazione si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, nel riferirsi con specificità al contenuto dei documenti ed atti cui essa si riferisce o si fonda, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, con l’inserimento logico del contenuto rilevante di essi nell’ambito del ragionamento impugnatorio;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;

non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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