Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12360 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29166-2011 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 119-A, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.F. C.F. (OMISSIS), S.A. C.F. (OMISSIS),

G.G. C.F. (OMISSIS), P.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo

studio degli avvocati ALDO SIMONCINI e SAVERIO CASTELLI, che li

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4237/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2011 r.g.n. 2211/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SIENI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente le opposizioni proposte dall’Amministrazione nei confronti dei decreti con i quali le era stato ingiunto di pagare a F.F., G.G., S.A. e P.A. il compenso per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001.

2. La Corte territoriale, rilevato che nei tabulati allegati dai lavoratori si dava atto che “il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio riflettenti il lavoro straordinario stesso” ha ritenuto che l’effettuazione del lavoro straordinario fosse stata autorizzata, e che detta circostanza trovava riscontro anche nelle deposizioni testimoniali.

3. Ha escluso la necessità della forma scritta dell’autorizzazione in ragione della peculiarità delle mansioni dei lavoratori, che per essere addetti alla vigilanza erano tenuti ad eseguirle anche in situazioni di emergenza ed ha rilevato, in ordine alla prova della effettuazione delle prestazioni straordinarie, che l’Amministrazione nel giudizio di primo grado si era limitata a dedurre la mancanza dell’autorizzazione e a contestare lo svolgimento di dette prestazioni unicamente con riferimento all’assunta duplicazione della voce retributiva con quella relativa alla turnazione e a fare riferimento a meri errori di calcolo, ed ha affermato che siffatti errori erano rimasti indimostrati. Ha ritenuto che non sussistesse la duplicazione perchè nella circolare richiamata dalla stessa Amministrazione (n. 3211 del 1.7.2002) era stato previsto che l’indennità di turno dovesse essere corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell’ambito del turno, sicchè la relativa indennità era compatibile con il compenso correlato al lavoro straordinario.

4. Ha escluso la sussistenza del dedotto vizio di omessa motivazione sulla questione relativa ai riposi compensativi sul rilievo che il giudice di primo grado aveva statuito che sul punto non v’era alcuna deduzione.

5. Ha affermato che la somma attribuita al F. corrispondeva a quella domandata in sede monitoria e che, comunque, nel ricorso in opposizione l’Amministrazione non aveva formulato alcun rilievo.

6. Avverso tale sentenza l’Amministrazione Provinciale di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale hanno resistito con controricorso G.G. F.F., S.A., P.A..

7. Successivamente al deposito del ricorso si è costituita in giudizio la Città Metropolitana del Comune di Roma, subentrata alla originaria ricorrente, ed ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 3, art. 17, comma 5 del CCNL 6.7.1995 comparto Regioni ed Autonomie Locali e dei principi sull’obbligo di effettività della prestazione oraria e della necessità dell’autorizzazione preventiva per lo svolgimento di lavoro straordinario; violazione delle norme di contabilità pubblica in materia di determinazione del Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 dei CCNL 1.4.1999 e art. 38 e art. 39 del CCNL 14.9.2000), dell’art. 2697 c.c. in relazione “all’affermato ed illegittimo valore giuridico dei tabulati riepilogativi degli orari ed alla equipollenza ad autorizzazione preventiva delle “postume e generiche attestazioni di svolgimento di lavoro”.

9. La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’attestazione era prestampata in calce ai tabulati e non era preceduta dall’indicazione delle ore di lavoro straordinario ma da ore di lavoro ordinario, notturno festivo e in reperibilità; che la pretesa azionata dai controricorrenti era fondata su un’operazione matematica postuma, “effettuata con le modalità poste a premessa dei ricorsi monitori e cioè sommando le ore di lavoro ordinario e quelle di salario accessorio in turnazione e quindi sottraendo al totale le ore di lavoro ordinario e ritenendo straordinario la differenza”; che per questa ragione in realtà non sarebbe evidenziabile dai tabulati alcuna autorizzazione postuma.

10. Assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe violato le disposizioni di legge e di contratto che prevedono che l’orario di lavoro comunque articolato è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato (L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 3, art. 17, comma 5 CCNL 1.4.1999) e che le somme per retribuire il lavoro straordinario sono autorizzabili nel massimo per ciascun lavoratore e per la totalità dei dipendenti (art. 14, comma 3 CCNL 1.4.1999) nell’ambito del Fondo all’uopo costituito (art. 31, comma 1 CCNL 6.7.1995 e art. 14 CCNL 1.4.1999)

11. Sostiene che l’autorizzazione orale non poteva sostituire quella scritta e che l’autorizzazione eventualmente concessa in forma orale sarebbe nulla e al più avrebbe potuto essere ammessa solo in relazione ad interventi urgenti.

12. Deduce che ciascun dipendente è tenuto secondo la circolare n. 1 del 1999 a compilare un rapporto giornaliero e un prospetto riepilogativo mensile e che il rapporto giornaliero deve contenere orario di lavoro, località e interventi effettuati e deve coincidere con il servizio effettuato, e che pertanto le ore di lavoro straordinario devono coincidere con le relazioni di servizio controfirmate dal responsabile; che negli anni ai quali si riferivano le pretese azionate in giudizio non esisteva un sistema di rilevamento automatico delle presenze nè il foglio firma sicchè i tabulati erano compilati dagli addetti alla gestione del personale sulla base di fogli riepilogativi mensili approntati dalle singole Guardie Provinciali e assume che quelli prodotti in giudizio erano privi della firma del dirigente del servizio.

13. Invoca le norme della contrattazione collettiva indicate nella rubrica per affermare che il prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale turno di servizio deve essere autorizzato dal dirigente di riferimento in via formale e preventiva ovvero con successiva ratifica solo se le prestazioni sono state rese per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio.

14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL comparto Regioni ed autonomie Locali disciplinanti il lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999 e 31 CCNL 6.7.1995) e “l’incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario”.

15. Sostiene che in relazione alle ore che i lavoratori assumono effettuate come orario straordinario, i medesimi avevano percepito l’indennità di turno nella misura prevista dall’art. 22 del CCNL 14.9.2000 e affermano che la Corte di appello avrebbe dovuto detrarre l’indennità di turno.

16. Il primo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la Corte territoriale non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova ma ha ritenuto che la prova della presenza dell’autorizzazione del lavoro straordinario fosse stata offerta dai lavoratori attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale.

17. Il motivo è inammissibile nella parte in cui le ridondanti e prolisse prospettazioni difensive, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e del contratto collettivo, mirano a mettere in discussione l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata ed al riesame del materiale probatorio (Cass. SSU 24148/2013; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

18. Va rilevato che la Corte territoriale ha accertato che le attestazioni prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, dimostravano che c’era stata l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che proprio in ragione della peculiarità delle mansioni e delle funzioni la autorizzazione veniva data oralmente in relazione a situazioni di emergenza.

19. Il secondo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità

20. Esso è infondato perchè, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’art. 22 del CCNL di comparto del 14.9.2000 non contiene alcuna disposizione che afferma l’incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno. Quest’ultimo altro non è se non la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l’erogazione della corrispondente indennità che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale (ordinario) orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno. Correlativamente l’art. 38 del richiamato CCNL non contiene alcuna disposizione che afferma la dedotta incompatibilità dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro. Detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

21. Rimane oscura la ragione per la quale è denunciata la violazione dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 atteso che tale disposizione disciplina, al pari della corrispondente disposizione contenuta nel CCNL del 14.9.2000) materia ed istituto estranei alla vicenda dedotta in giudizio (cumulo delle aspettative).

22. Il motivo è inammissibile nella parte in cui richiama la circolare n. 3211 del 1.7.2002 perchè nel ricorso non ne è riprodotto il contenuto almeno nella parte saliente e rilevante per la ricostruzione della intera sua portata (Cass. SSUU 22726/2011; Cass.5543/2017, 5314/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007) e nella parte in cui la ricorrente, ribadendo la tesi della duplicazione di pagamenti e di errori di calcolo richiede un inammissibile nuovo accertamento di merito (cfr. punto 16 di questa sentenza).

23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

24. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e CPA, in favore degli Avvocati Aldo Simoncini e Saverio Castelli, difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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