Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12360 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17299-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

DELTA COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato RENZO

RISTUCCIA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 780/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/01/2013, depositata l’11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato FABRIZIO CATALDO, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato RISTUCCIA, difensore del controricorrente,

che si riporta ai motivi e chiede rinvio alla Pubblica Udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 17299/2013:

“La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane nei confronti della Delta Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa avente ad oggetto la richiesta di escussione di polizze fideiussorie rilasciate all’Agenzia per garantire operazione doganali poste in essere da s.p.a. Linea Meat, rimasta inadempiente. La Corte d’Appello, in sede di opposizione allo stato passivo, ha negato il diritto di credito dell’Agenzia delle Dogane ritenendo che il D.P.R. n. 449 del 1959, art. 83 nella parte in cui recita “salvo disdetta da parte degli assicurati i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale” fosse applicabile anche alle polizte fideiussorie con conseguente cessazione dell’operatività delle garanzie in oggetto a partire dalla data indicata nella norma.

Nel caso di specie di conseguenze le polizze potevano coprire soltanto i rischi assicurati fino al primo giugno 1993. La circostanza della verificazione degli inadempimenti entro la data sopraindicata, tuttavia, non sarebbe idonea secondo la Corte a far scattare la garanzia dal momento che l’esame puntuale delle condizioni di contratto fa emergere l’applicabilità del principio della preventiva escussione del contraente da parte del beneficiario della polizza. Tale adempimento non risulta provato, nè risulta provato che all’epoca dei “Sinistri” la società debitrice fosse già fallita o fosse in bonis. Inoltre non risulta dimostrato l’attuale e acacia della pontza per intervenuto pagamento del premio, sia per la durata iniziale, che per le proroghe.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi l’Agenzia delle Dogane. Ha resistito con controricorso la Delta.

Nel primo e secondo motivo di ricorso viene dedotta, sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’errar in iudicando della Corte territoriale in ordine alla ricomprensione della polizza fideiussoria, come fattispecie negoziale astratta e del regolamento d’interessi concretamente vincolante le parti, nell’ambito del modello contrattuale assicurativo con conseguente cessazione della validità ed efficacia delle polizze alla data del 1 giugno del 1993.

Al riguardo la parte ricorrente ritiene che tale fattispecie sia da ricondurre o al modello fideiussorio o a quello del contratto autonomo di garanzia, sottolineando come sia stato omesso l’esame della giurisprudenza di legittimità e la normativa europea in tema di cauzioni e garanzie relative all’esportazione di prodotti agricoli. Nel terzo e quarto motivo viene dedotto, sia sotto il profilo del vizio di extra petizione che della violazione dell’art. 2697 c.c. che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il pagamento iniziale del premio era circostanza non contestata della quale non doveva essere richiesta la prova nè poteva essere posta in discussione tardivamente.

Nel quinto e sesto motivo viene dedotto il vizio di omesso esame su un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1936 e 1957 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuta controversa e non provata dalla ricorrente l’epoca di verificazione dei sinistri (ovvero il versamento indebito all’esportatore delle somme per restituzione all’esportazione) laddove l’Agenzia aveva dimostrato che i sinistri si erano verificati nel primo anno di urgenza della polizza, anno in cui il premio era stato pagato.

Di tale decisivi fatti secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata non ha dato conto ed inoltre non ha applicato il principio secondo il quale nella vigenza (per avvenuto pagamento del premio) della polizza devono essere garantiti i sinistri occorsi anche se successivamente i pagamenti del premio siano stati non adempiuti.

I primi due motivi devono essere accolti alla luce del recente orientamento di questa sezione in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella formante oggetto del presente procedimento.

E’ stato affermato con la sentenza n.4751 de/ 2015 che: il D.P.R 13 febbraio 1959, n. 449, art. 83 utilizzabile “ratione temporis”, secondo il quale, in caso di liquidazione coatta amministrativa di compagnia assicuratrice, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, non si applica alla polizza fideiussoria, differenziandosi quest’ultima dai primi sia sotto il profilo funzionale, in quanto diretta non tanto alla copertura di un rischio ma specialmente a garantire al beneficiario l’adempimento degli obblighi assunti dal contraente, sia come disciplina, attesa l’irrilevanza delle modifiche del rischio assunto e l’esperibilità dell’azione di regresso”.

L’orientamento espresso è del tutto condivisibile ala luce delle puntuali indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità al fine di determinare le differenze tra il contratto assicurativo e la polizza fideiussoria, così del tutto condivisibilmente enunciate nella pronuncia citata:

“La giurisprudenza di legittimità si mostra dunque favorevole rispetto ad un metodo che valorizzi la causa concreta, quale funzione effettiva delle polizze fideiussorie.

In particolare, con riguardo alle differenze tra polizza fideiussoria e contratto di assicurazione, occorre evidenziare che, pur quando prestata da un’impresa di assicurazione, la funzione della polizza si differenzia da quella del contratto di assicurazione: essa non è la copertura di un rischio, la quale mantiene un aspetto marginale, ma quella di garantire al beneficiario l’adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche se l’inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile. Inoltre, la modifica del rischio assunto è rilevante nel contratto di assicurazione tipico, ma non nell’assicurazione fideiussoria, che ha come causa non il rischio assunto dal primo fideiussore, ma la garanzia dell’adempimento del debitore principale. Nè, in presenza di polizza fideiussoria, è possibile parlare di sinistro assicurativo in senso tecnico o di evento aleatorio tipico dell’assicurazione, giacchè l’obbligazione diventa esigibile non già in dipendenza dell’oggettiva realizzazione del sinistro, ma in forza dell’esercizio del diritto potestativo riconosciuto al creditore garantito. A ciò si aggiunga che la circostanza secondo cui il garante, una volta adempiuto il proprio impegno, ha azione di regresso o di surroga non è compatibile con il modello assicurativo, ove il pagamento dell’indennità da parte del terzo trova la propria giustificazione nella sopportazione di un rischio e nel pagamento del premio da parte dell’assicurato. Infine, posto l’art. 1938 c.c., il contratto con cui si garantisce la reintegrazione dei danni derivanti dall’inadempimento può essere ancora ricondotto alla fideiussione, sotto il profilo della garanzia dell’obbbgazione futura ed eventuale di risarcimento dei danni:

Occorre dunque concludere nel senso che il D.P.R. n. 449 del 1959, art. 83, laddove stabilisce la cessazione ex lege degli effetti dei “contratti di assicurazione” stipulati dalle imprese poste in l.c.a.

trascorsi sessanta giorni da tale evento, non si applica alla c.d.

polizza fideiussoria.

L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento dei rimanenti dal momento che i profili concreti e contestati relativi alla singola fattispecie negoziale ed in particolare riguardanti l’assolvimento degli obblighi contrattuali previsti e collocazione temporale fenomenicamente e giuridicamente corretta del verificarsi dei “sinistri” devono essere esaminati e risolti alla luce della nuova corretta qualificazione giuridica del contratto così come individuata ex sentenza n. 4751 del 2015.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso”.

Il collegio osserva:

La memoria di parte controricorrente, alla luce della memoria depositata, ha contestato in primo luogo l’assorbimento dei motivi terzo, quanto e quinto, ritenendo che la sentenza impugnata si fosse fondata su più rationes decidendi idonee autonomamente a sostenere il rigetto dell’appello. L’assunto non può essere condiviso sia perchè nella sentenza impugnata a pag. 2 si afferma che la questione trattata nei primi due motivi è assorbente, sia perchè la verifica dei sinistri e del pagamento dei premi è subordinata all’accertamento dell’operatività del contratto.

Per il rimanente, la memoria non fornisce nuovi elementi, ribadendo quanto già riportato nei motivi di ricorso, senza portare elementi di novità rispetto all’orientamento posto a base della sentenza che rimane del tutto condivisibile.

In conclusione devono essere accolti i primi due motivi, assorbiti gli altri. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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