Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12360 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23960-2019 proposto da:

M.W., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo

Gilardoni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2019 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.W., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello che ha respinto gravame propposto avverso il diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dalla competente Commissione territoriale prima e dal Tribunale poi;

– a sostegno delle domande di protezione il ricorrente allega di avere lasciato il suo paese perchè accusato falsamente dal capo del villaggio di avere commesso un omicidio, allo scopo non dichiarato di farlo arrestare ed impossessarsi in tal modo della sua proprietà;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 degli artt. 2, 3 CEDU per avere la corte territoriale escluso la protezione sussidiaria, senza esaminare la situazione socio-politica del (OMISSIS);

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 per non avere riconosciuto i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– osserva preliminarmente il collegio che la copia autentica della sentenza depositata insieme al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) è mancante delle pagg. 2 e 3;

– poichè tale mancanza riguarda i motivi posti a fondamento della decisione impugnata e impedisce di comprendere la fondatezza o meno delle censure sollevate in ricorso (cfr. Cass. 25407/2016; 11005/2003), l’impugnazione va dichiarata improcedibile;

– in considerazione dell’inammissibilità del controricorso che non contiene alcun riferimento ai fatti di causa (cfr. Cass. 14627/2001), nulla va disposto sulle spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bi se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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