Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12360 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27485-2014 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 216/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 2406/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ed ha accertato, a decorrere dal 1 novembre 2009, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part time tra M.A. e la Aviapartner Handling s.p.a..

2. Il giudice del gravame ha ritenuto ammissibile l’appello sul rilievo che la sentenza impugnata aveva pronunciato solo sull’eccezione di decadenza, ritenendola fondata, e che, pertanto, era rimasto assorbito l’esame delle altre questioni che non potevano che essere riproposte in appello. Ha escluso che il ricorrente, che con la Aviapartner Handling aveva concluso una serie di contratti a tempo determinato di cui l’ultimo conclusosi il 31 ottobre 2011, fosse incorso nella decadenza prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 la cui efficacia era stata rinviata al 31 dicembre 2011 dalla L.26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Ha escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso. Ha accertato che in termine intercorsi tra le parti, novembre 2009 al 28 febbraio 2010 la società non aveva offerto la prova di aver rispettato la percentuale del 15% di assunzioni a termine rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno in cui è stata effettuata l’assunzione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la AVIAPARTNER HANDLING s.p.a. che articola quattro motivi. M.A. e rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

4.1. Rileva la società ricorrente che il giudizio di primo grado era stato promosso anche nei confronti della Adecco Italia s.p.a. e dunque in appello sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio stante il litisconsorzio processuale determinatosi.

5. La censura è infondata. Anche con riguardo alla somministrazione di lavoro disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto in quanto il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l’esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo nè alcuna situazione di contitolarità, mentre l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (vedi Cass. 25/10/2017 n. 25367 e già Cass. S.U. 22/10/2002 n. 14897, Cass. 29/7/2009 n. 17643).

6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. S.U. 14/03/2016 n. 4913 e successivamente con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010 cfr. Cass. n. 2420 del 2016, Cass. n. 7788 del 2017 e 18/12/2018 n. 32702).

7. Il terzo motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 437,414 e 416 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 è del pari infondato.

7.1. Il ricorrente sin dal primo grado aveva eccepito l’avvenuto superamento della percentuale di contingentamento e trattandosi di contratti a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis devono, per legge, rispettare la percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono sicchè non costituisce domanda nuova l’indicazione della misura del 15% in luogo di quella del 10% originariamente allegata essendo comunque il giudice tenuto a verificare l’esistenza dei requisiti legali del contratto pure se erroneamente indicati in ricorso dovendo d’ufficio applicare la norma di legge corretta.

8. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato. La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Perchè sia ravvisabile una novazione è necessario che sia riscontrabile, sotto il profilo soggettivo, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe ie parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Ai fini dell’esistenza dell’elemento è necessario che risulti con chiarezza che le stesse fossero consapevoli della conversione del precedente rapporto e, ciò nonostante, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro (cfr. Cass. 14/07/2015 n. 14712, 11/10/2012 n. 17328), circostanza questa che non risulta specificatamente allegata e che, peraltro, è palesemente contraddetta dalla genericità della clausola contrattuale riportata nel ricorso.

9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione del M. rimasto intimato.


P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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