Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1236 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1236 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLASTICA SUD DI A. CA1AZZO & C. srl,

rappresentata e difesa

dall’avv. Oreste Cantillo e dall’avv. Guglielmo Cantillo, presso
i quali è elettivamente domiciliata in Roma alla via Ovidio n.
• 32;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale
sezione 06, n. 506/2008, depositata il 24 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Creste Cantillo per la ricorrente e l’avvocato
dello Stato Lorenzo D’Ascia per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto

Data pubblicazione: 22/01/2014

del ricorso.
SOOLGEMENTO DM PROCESSO

La srl Plastica Sud di A. Caiazzo & C. propone ricorso per
cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria centrale che, accogliendo
il ricorso proposto dall’ufficio nei confronti della Commissione
tributaria di secondo grado di Salerno, ha escluso che la
contribuente per l’ampliamento dello stabilimento potesse
luglio 2000, dell’esenzione parziale dall’IRPEG previsto
dall’art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le imprese che
si costituiscano in forma societaria per la realizzazione di
nuove iniziative produttive nel Mézzogiorno d’Italia, beneficio
del quale aveva già goduto per il periodo gennaio 1980 – dicembre
1989 in relazione alla costituzione della società.
Secondo la Commissione centrale, infatti, per un verso non
sussisteva nella specie l’indispensabile presupposto della nuova
costituzione in forma societaria per l’avvio di nuova attività
imprenditoriale nel Mézzogiorno, e per altro verso gli incrementi
delle strutture aziendali non erano nemmeno di dimensioni
sufficienti a renderli equiparabili alla realizzazione di un
“nuovo stabilimento industriale”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MDTIVI DETIALDEDISIDNE

Con il primo motivo la società contribuente denuncia il
vizio di extrapetizione, in cui incorrerebbe la sentenza
impugnata per aver negato “l’esistenza del requisito della novità
dell’iniziativa produttiva non dedotta nell’atto di impugnazione
ed ammessa, anzi, dalla stessa amministrazione”, e per aver
negato “il diritto di una società all’esenzione parziale
dall’IRPEG in base ad una ragione diversa da quella fatta valere
dall’amministrazione”.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art.
2909 cod. proc. civ., individua violazione del giudicato interno
nella sentenza impugnata per aver affrontato “nuovamente il tema
deciso, non avvedendosi del giudicato formatosi sulla statuizione
della CT di II grado, secondo cui spetta alla ricorrente il
diritto di godere del beneficio in questione anche quando

2

nuovamente fruire, per un ulteriore decennio, dal luglio 1990 al

l’impresa, già organizzata in forma societaria ed operante nelle
medesime aree territoriali, realizzi nuovi impianti ed opifici
oppure dia luogo ad un sostanziale ampliamento o trasformazione
di quelli già esistenti”.
I due motivi devono essere disattesi.
Quanto al primo, mentre per il secondo profilo si rivela
inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, formulato
in termini del tutto generici – per quale ragione era stato
ragione aveva fatto valere in proposito l’amministrazione -, per
il primo profilo esso è infondato, atteso che, come si legge
nello stesso ricorso della contribuente, in primo grado la
Commissione aveva disatteso le ragioni addotte dall’ufficio a
giustificazione del “diniego del beneficio, cioè che
l’agevolazione IRPEG compete nel caso di costituzione di nuova
società e che nella specie la medesima società aveva già goduto
del beneficio”, e che l’ufficio propose appello “insistendo nella
tesi ora riferita, senza affatto contestare, invece, la
realizzazione di un opificio industriale sostanzialmente nuovo”.
Nella sentenza impugnata, del resto, si legge che in appello
l’ufficio “ribadiva l’inapplicabilità del beneficio in occasione
dell’ampliamento dello stabilimento industriale realizzato da
società che aveva già fruito dell’agevolazione”, e col ricorso
alla CI C “reiterava le argomentazioni prospettate nei precedenti
gradi”.
Quanto al secondo motivo, è del pari infondato per le
ragioni appena esaminate, in quanto l’ufficio ha sempre
contestato l’affermata configurabilità nella specie della novità
dell’iniziativa produttiva in presenza di un mero ampliamento
dello stabilimento industriale realizzato da una società già
esistente.
Con il terzo motivo la società contribuente denuncia la
violazione del disposto dell’art. 105 del d.P.R. n. 105 del 1978.
Il motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata
conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di
agevolazioni tributarie, il beneficio dell’esenzione decennale
dall’ILOR e dall’IRPEG previsto dagli artt. 101 e 105 del d.P.R.
6 marzo 1978, n. 218, non trova applicazione nelle ipotesi di

3

negato dal giudice il diritto all’esenzione e quale diversa

. – i
,MATERIA TRIBUTARIA
rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, non
essendo detta norma, di natura eccezionale, suscettibile di
interpretazione analogica o estensiva, a meno che l’innovazione o
la trasformazione di un opificio o azienda esistente sia talmente
rilevante da svolgere, in correlazione con la nuova forma
societaria richiesta dal citato art. 105, effetti comparabili a
quelli di un nuovo stabilimento industriale” (Cass. n. 21778 del
2012; Cass. n. 5292 del 2004).
della motivazione, è infondato, in quanto non censura la ritenuta
necessità della “indispensabile presupposto della nuova
costituzione in forma societaria per l’avvio di nuova attività
imprenditoriale”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

Il quarto motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA