Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1236 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1236 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18979-2016 proposto da:
CAMARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RIMINI SC B INT 6 P 2, presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZA CARBONE;
– ricorrente contro
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO LUIGINO;
– intimati avverso la sentenza n. 381/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 19/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 18/01/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Francesco Camardi ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Messina n. 381/2015 del 19 giugno 2015.
L’intimato Luigino Prestifilippo Cirimbolo non ha svolto attività

La sentenza impugnata, oltre a respingere l’appello principale
proposto da Luigino Prestifilippo Cirimbolo avverso la sentenza
n. 225/2008 del Tribunale di Messina, sezione distaccata di
Taormina (che aveva reintegrato Francesco Camardi nel
possesso di quaranta metri di terreno in agro di Francavilla di
Sicilia, in seguito allo spoglio perpetrato dal Prestifilippo
Cirimbolo e da Vincenzo Sgroj), ha altresì respinto l’appello
incidentale del Camardi inerente alla domanda di risarcimento
/
dei danni e di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In
ordine in particolare a quest’ultima, la Corte d’Appello,
confermando la statuizione resa sul punto dal Tribunale, ha
negato che fosse stata fornita prova dell’elemento soggettivo
della malafede o colpa grave insito nell’attività difensiva dei
convenuti in possessoria, non potendosi ravvisare la
temerarietà della resistenza, e della successiva impugnazione,
nella mera prospettazione di ragioni di ordine petitorio in un
giudizio petitorio, peraltro apparentemente fondate sul dato
catastale.
Il primo motivo di ricorso di Francesco Camardi deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 1, e 705
c.p.c., mentre il secondo motivo rappresenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c., in relazione al medesimo
art. 705 c.p.c., per non aver la Corte di Messina ravvisato la
“coscienza temeraria” del soccombente Luigino Prestifilippo
Cirimbolo, quanto meno sotto il profilo della colpa grave,
Ric. 2016 n. 18979 sez. M2 – ud. 30-11-2017
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difensive.

avendo egli prospettato in un giudizio di spoglio ragioni
difensive di ordine petitorio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere rigettato per manifesta infondatezza, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.,

fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Va premesso che il ricorso non risulta notificato a Vincenzo
Sgroj, individuato dal Camardi come autore del denunziato
spoglio insieme al Prestifilippo Cirimbolo e perciò parte nei
precedenti gradi del giudizio. Pur tuttavia, nel caso di spoglio
commesso da più persone, non ricorre l’ipotesi del
litisconsorzio necessario, ben potendo chi ha subito lo spoglio
rivolgere l’azione di reintegra anche soltanto contro alcuni degli
spogliatori, sicché, ove l’impugnazione sia poi proposta contro
solo uno degli originari convenuti con l’azione di spoglio,
neppure va disposta l’integrazione del contraddittorio a norma
dell’art. 331 c.p.c., dovendosi ordinare la notificazione
unicamente nei confronti delle parti pretermesse la cui
impugnazione non sia preclusa, a norma dell’art. 332 c.p.c.
(situazione che non ricorre nella specie) (Cass. Sez. 2,
26/10/1994, n. 8773).
I due motivi di ricorso possono quindi essere esaminati
congiuntamente, in quanto entrambi asserenti la ravvisabilità
dei presupposti per l’affermazione della responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti del convenuto in
possessorio, e poi appellante principale, Luigino Prestifilippo
Cirimbolo.
L’infondatezza delle censure deriva dalla considerazione che, in
materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini
della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei
Rtc. 2016 n. 18979 sez. M2 – ud. 30-11-2017
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in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha

requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave implica un apprezzamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti
avverso sentenze depositate prima dell’il settembre 2012 – il
controllo di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. 3,

Non è perciò sindacabile sotto il profilo della violazione di legge
la decisione della Corte d’Appello di Messina, la quale ha
coerentemente affermato che non dovesse disporsi la
condanna per responsabilità processuale aggravata da lite
temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà
e probità cui ciascuna parte è tenuta, per il solo fatto della
prospettazione, da parte del convenuto in possessorio, di
difese fondate su proprie ragioni petitorie, in quanto
l’infondatezza di tali difese, seppur manifesta, non equivale ex

se a dolo o colpa grave della parte soccombente, né quindi
concreta una condotta consapevolmente contraria alle regole
generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso
strumentale ed illecito del processo.
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine
alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato
Luigino Prestifilippo Cirimbolo non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.
P. Q. M.

Rico 2016 n. 18979 sez. M2 – ud. 30-11-2017
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29/09/2016, n. 19298; Cass. Sez. 2, 12/01/2010, n. 327).

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30
novembre 2017.

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

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