Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1236 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23467/2015 proposto da:

AVV. L.M.A., elettivamente domiciliato presso il

suo studio in ROMA, VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41, rappresentata e

difesa da sè medesima;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 254, presso lo studio dell’avvocato FABIO DELLA LONGA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ENRICO DELLA LONGA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3156/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato L.M.A. che si riporta agli

scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il motivo di appello con cui la L. aveva sostenuto l’ultrattività del canone legale oltre la prima scadenza del contratto successiva alla entrata in vigore della L. n. 431 del 1998: la Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, che aveva circoscritto l’accertamento relativo alle maggiori somme versate al periodo compreso fra ottobre 2000 e aprile 2001, costituente la prima scadenza successiva all’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, assumendo che “non si ravvisa nel testo di tale legge alcuna ipotesi di proroga sine die del vecchio regime” e che una diversa interpretazione cozzerebbe con la stessa ratio legis.

Con l’unico motivo, la L. deduce la “violazione della L. n. 392 del 1978 e della L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5” e censura la sentenza per avere escluso l’ultrattività del canone legale fino alla cessazione del contratto di locazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha – invece – affermato che la pattuizione del canone ultralegale continua ad essere nulla per tutta la durata della locazione.

Il motivo è fondato alla luce dell’ormai consolidato principio secondo cui, “nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della L. n. 431 del 1988, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 12 e segg., qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, il conduttore – in difetto di una norma che disponga l’abrogazione dell’art. 79 della menzionata L. n. 392 del 1978, in via retroattiva o precluda l’esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data – è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5, ad esercitare l’azione prevista dall’indicato art. 79, diretta a rivendicare l’applicazione, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell’art. 1339 c.c., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell’azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della L. n. 431 del 1998″ (Cass. n. 12996/2009; conformi Cass. n. 26802/2013, Cass. n. 24498/2013, Cass. n. 17696/2013, Cass. n. 3596/2015 e Cass. n. 19231/2015).

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza – nella parte da esso investita – e rinvio, anche per le spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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