Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1236 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 17/01/2019), n.1236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20628-2017 proposto da:

GUACCI SPA, in persona dell’amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 73, presso lo studio

dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO IOLLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona dei curatori

fallimentari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI VESPOLI;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 3645/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

1’01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Proposta: Manifesta fondatezza: v. Cass. 3 luglio 2017, n. 16320;

Cass. 10 settembre 2014, n. 19018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Guacci S.p.A. propone ricorso per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS), contro il decreto del 1 agosto 2017 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile il suo ricorso in opposizione allo stato passivo per avere detta società omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza.

2. – Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè dell’art. 152, comma 3, e art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver negato, a seguito della mancata notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, l’assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del medesimo ricorso, dichiarando viceversa improcedibile l’opposizione.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Trova difatti applicazione il principio che segue, molte volte ribadito da questa Corte: “Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dalla L. Fall., art. 99, la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio” (Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018).

6. – Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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