Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12359 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24900-2014 proposto da:

HISPANITALIA HOTELS S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO LUIGI EPIFANIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIULIA RUSSO e VINCENZO

AGOSTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/08/2014 r.g.n. 723/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza pubblicata il 1.8.14 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, ha annullato il licenziamento intimato il 15.6.11 da Hispanitalia Hotels S.r.l. ad M.A., per l’effetto, ordinando alla prima la reintegra della seconda nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 con le relative conseguenze economiche;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Hispanitalia Hotels S.r.l. affidandosi a tre motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che nelle more la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che l’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del presente giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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