Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12359 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15783-2014 proposto da:

SAGRANTINO ITALY SRL (già MINERVA SRL), e per essa quale

mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, persona: dell’avv. MARCO

VITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA

BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PERINETTI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., A.R.M.L., MONTE PASCHI SIENA SPA,

BANCA POPOLARE MILANO SOC. COOP. A R.L., INTESA GESTIONE CREDITI

SPA, CASSA RISPARMIO TORINO SPA, CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO

SPA, COND. DI (OMISSIS), I.L., A.

R., P.F.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 8289/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

CERVED CREDIT Management s.p.a. n.q. di mandataria di Sagrantino Italy s.r.l. (così modificata la originaria denominazione sociale di MINERVA s.r.l.), ha impugnato per cassazione la sentenza in data 12.6.2013 n. 8289 del Tribunale Ordinario di Milano che, decidendo sulla opposizione proposta da Intesa San Paolo s.p.a. avverso la ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c. (nel quale era previsto il pagamento integrale dei creditori ipotecari ed in misura percentuale di quelli chirografari, ed erano stati collocati come chirografari gli interessi moratori maturati “dal 18.3.2005 al saldo” sull’importo del credito azionato dalla banca intervenuta nella procedura esecutiva), la aveva rigettata in quanto la estensione ipotecaria prevista dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3 doveva intendersi limitata ai soli interessi corrispettivi, con esclusione di quelli moratori, conformemente alla interpretazione della norma fornita dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato, nel luogo di residenza ai sensi dell’art. 149 c.p.c., agli eredi di A. M. – creditore procedente ( A.R.M.L.; A.M. C.; A.R.), nonchè ad A.R.M.L. n.q.

di creditore procedente, e ad A.R. n.q. debitrice esecutata; nonchè nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. presso la sede legale nelle forme dell’art. 149 c.p.c.;

non risulta invece perfezionata la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di P.F. (n. q. di debitore esecutato), per “irreperibilità” del destinatario come indicato nella relata ex art. 149 c.p.c. in data 20.6.2014 sono viziate da nullità le notifiche “presso i difensori domiciliatarr, nominati nel procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 489 c.p.c. (secondo costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 4876 del 16/11/1989; id. Sez. 3, Sentenza n. 10519 del 27/11/1996; id. Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 7638 del 16/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010. La struttura bifasica del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15, comma 1 ha definitivamente confermato l’indirizzo giurisprudenziale che relega nell’esclusivo ambito della procedura esecutiva e, peraltro, limitatamente al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, gli effetti della elezione di domicilio compiuta ai sensi dell’art. 489 c.p.c.), eseguite nei confronti degli altri creditori intervenuti, litisconsorti necessari e rimasti contumaci nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c. (come emerge dalla intestazione della sentenza impugnata che riporta erroneamente le elezioni di domicilio nella procedura esecutiva): GUBER s.p.a. (n.q. di procuratore OASIS Securitisation s.r.l., n.q. cessionaria del credito di Cassa risparmio Veneto s.p.a. già Cassa risparmio Padova e Rovigo s.p.a.); Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (n.q. di cessionaria di credito del Credito Lombardo s.p.a.); I. L.; Condominio in (OMISSIS); Banca popolare di Milano soc. coop a r.l.; UNICREDIT s.p.a. (già Cassa risparmio Torino s.p.a.);

Ritenuto:

– indispensabile assegnare termine alla parte ricorrente par la integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato nonchè per rinnovare le notifiche nei confronti degli altri creditori intervenuti sopra indicati, quali litisconsorti necessari (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011;

id. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 25427 del 02/12/2014).

PQM

– dichiara la nullità delle notificazioni indicate in premessa;

– dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di P.F., debitore esecutato;

– assegna termine alla parte ricorrente di giorni 90, per integrare il contradditorio e per la rinnovazione delle notifiche agli altri creditori intervenuti ex art. 291 c.p.c., comma 1 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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