Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12359 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NUOVA FAER SAS di Luca Ermocida & C. – già Nuova Faer sas – con

sede

in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. Farace Carmine, elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Scipioni 110, presso lo studio dell’Avv. Machetta Marco;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 03/46/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 46, in data 26/02/2008, depositata

il 07 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 10306/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 03-46-2008 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 46, il 26.02.2008 e DEPOSITATA il 07 marzo 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 2002, censura l’impugnata sentenza ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3 relativamente alle richieste delle parti; art. 36 cit., n. 4), relativamente alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

– D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 ed artt. 112 e 116 c.p.c..

Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione norme di diritto ( violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, artt. 2727 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis”.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 bis – La formulazione dell’unico quesito, alla cui stregua è chiesta la cassazione della decisione, nel caso, sembra non soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., sia perchè vengono sviluppati congiuntamente i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, sia pure perchè risulta generico, inconferente ed inidoneo a consentire l’affermazione di una precisa regola iuris, non risultando, peraltro, specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante, nè le ragioni per le quali la motivazione non sarebbe idonea a sorreggere la decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, dichiarando il ricorso inammissibile.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento/00, di cui Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro duemilacento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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