Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12358 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32108-2019 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti principali –

contro

P.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– controricorrente –

ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1018/2019 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 381/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per accoglimento del ricorso principale,

inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23.4.2019, la Corte d’appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’Avv. P.A. non tenuto ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a Euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L’Avv. P.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale basato su due articolati motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, artt. 2, commi 26 ss., D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 247 del 2012, art. 21 comma 8 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44, (conv. con L. n. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse elemento sintomatico decisivo ai fini della valutazione dell’occasionalità della prestazione, senza considerare le ulteriori circostanze acquisite al processo e rimaste incontestate, vale a dire il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali e la titolarità di partita IVA.

Il controricorrente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi principali: 1) relativo alla violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 e della L. n. 111 del 2011, art. 18, quanto all’affermazione dell’obbligo di iscrizione presso la gestione separata; 2) relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dovendosi ritenere comunque prescritto il credito preteso.

Il motivo del ricorso principale è infondato.

Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000”.

Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e se nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Sotto questo profilo, deve escludersi che – come invece preteso dall’Istituto ricorrente – tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, nella parte in cui prevede che “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”, quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le “prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale”, sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l’una nell’ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l’altra nei confronti dell’Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale” ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata.

Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando all’uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall’iscrizione all’albo, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, così come in concreto ritenuto dalla Corte territoriale: fermo restando che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale, non si tratta che di un ragionamento presuntivo mediante il quale si utilizzano circostanze note per risalire ad un fatto ignoto. Ed è appena il caso di soggiungere che, sebbene l’Istituto ricorrente abbia lamentato che, nel caso di specie, non sarebbero state adeguatamente valorizzate ulteriori circostanze fattuali acquisite al processo (l’accensione di partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi), nulla della loro sussistenza è dato leggere nella sentenza impugnata, né l’Istituto ha specificamente illustrato in quale luogo e in quale grado del processo di merito esse sarebbero state veicolate nel giudizio e discusse tra le parti, con la conseguenza che, per questa parte, la censura deve reputarsi radicalmente inammissibile.

Il ricorso principale, pertanto, va rigettato. Restano assorbiti i motivi proposti con il ricorso incidentale dal momento che presuppongono il positivo accertamento dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata che invece, nel caso di specie, è stato negato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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