Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12357 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28060/2014 proposto da:

S.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrenti –

e contro

REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 442/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/05/2014, R.G.N. 1141/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 12 maggio 2014 la Corte d’appello di Messina, per quanto qui interessa, conferma la sentenza del locale Tribunale n. 3166/2011, appellata da S.G. e dai numerosi litisconsorti indicati in epigrafe – tutti nella qualità di operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria con contratti di natura privatistica a tempo determinato presso la Regione Sicilia, Ispettorato ripartimentale di Messina – la quale, accogliendo solo in parte le pretese dei ricorrenti, aveva respinto le domande dirette al riconoscimento del loro diritto agli emolumenti contrattuali di cui ai CCNL 1994-1997 e 1998-2001 nonchè dal CIRL 1998-2001.

che avverso tale sentenza S.G. e i numerosi litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a due motivi;

che gli enti intimati non svolgono attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di numerose norme di diritto e degli artt. 1 e 2 dei CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale-agraria stipulati a partire dal 6 marzo 1995 in poi, sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la contrattazione collettiva avrebbe immediata e diretta applicazione per i rapporti controversi;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., rilevandosi che la Regione Sicilia doveva comunque fare l’applicazione di minimi tabellari previsti dai CCNL non potendo autonomamente determinare il trattamento retributivo del personale forestale operante nel proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni richiamate;

che i due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione – non meritano accoglimento, dandosi continuità al condiviso e consolidato indirizzo di questa Corte, in base al quale in fattispecie analoghe alla presente è stata disattesa la tesi, prospettata dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (vedi, fra le tante: Cass. nn. 356/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016, 20231/2017, 20987/2017, 20988/2017, 16839/2018, 18165/2018, 17421/2018; 17966/2018; Cass. 5 giugno 2019, n. 15284; Cass. 6 giugno 2019, n. 15368; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31386; Cass. 24 dicembre 2019, n. 34468 queste ultime pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa);

che con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario, per il recepimento della contrattazione collettiva nazionale, di Delibera di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004 (menzionata in atti), con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

che, in alcune delle richiamate pronunce, è stata anche esclusa la prospettata violazione dell’art. 36 Cost. (vedi, per tutte: Cass. nn. 17966 e 17421 del 2018 nonchè Cass. nn. 15284 e 15368 del 2019) sul rilievo che non è sufficiente a fondare la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi;

che i principi affermati nelle suindicate decisioni devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nelle relative motivazioni, da intendere qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che il presente ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso;

che la sentenza impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla esclusione della natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, di cui si tratta;

che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni;

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, data l’assenza di attività difensiva da parte degli enti intimati;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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