Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12357 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 1727-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

NAVIGATORI 23 SC. C. INT.2, presso lo studio dell’avvocato EMILIA

PERNISCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI PERNISCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT SPA, in persona del Direttore Generale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA

CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO NESPOLI, FEDERICO CAMOZZI giusta procura a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

CO.DA.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 1660/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.F., creditore di Co.Da. della somma di euro 171.281,26, notificava alla UBI Banca Private Investment s.p.a.

(d’ora in avanti Ubi Banca) atto di pignoramento dei crediti verso la stessa vantati dal Corelli e derivanti dall’attività di promotore finanziario da lui svolta per conto di detta banca presso la filiale di (OMISSIS).

Nel corso di questa procedura esecutiva, con una prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la Ubi Banca specificava che non risultavano provvigioni da liquidare in favore del Corelli in relazione all’attività di promotore finanziario dallo stesso svolta in forza di contratto di agenzia senza rappresentanza; indi, alla udienza del 17 gennaio 2013, compariva innanzi al G.E. il funzionario dell’istituto di credito dichiarando di aver trattenuto la somma di Euro 103,93 dovuta al Corelli per provvigioni relative ai mesi di maggio – novembre 2012.

A seguito di tali dichiarazioni il C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro la UBI Banca ed il Corelli per l’accertamento dell’obbligo del terzo.

L’istituto di credito, nel costituirsi, con la memoria ex art. 416 c.p.c. eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente, ex art. 26 c.p.c., il Tribunale di Brescia ove esso convenuto aveva la sede; a sua volta, il difensore del C. deduceva che la competenza era dell’adito giudice anche con riferimento ai criteri di cui all’art. 413 c.p.c. essendo (OMISSIS) il luogo ove si trovava l’agenzia presso la quale si era svolto il rapporto di lavoro nonchè il luogo di residenza dell’agente.

Con sentenza del 4 dicembre 2014 il giudice del lavoro presso il ‘Tribunale di Latina declinava la propria competenza per territorio essendo competente il Tribunale di Brescia ove la Ubi Banca aveva la sede. Osservava: che, vertendosi in un caso di espropriazione presso terzi di crediti ed essendo il creditore un istituto bancario, la competenza per territorio doveva essere individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto aveva la filiale o succursale o agenzia che aveva in carico il rapporto da dichiarare; che l’esecuzione forzata in oggetto verteva sulla asserita debenza al terzo esecutato di somme dovute nella qualità di promotore finanziario della Ubi Banca e non di correntista della stessa non essendo mai stati accesi dal debitore esecutato rapporti di conto corrente o di qualsivoglia altra natura presso alcuna delle filiali della banca resistente; che, pertanto, il rapporto rilevante ai fini del giudizio de quo era solo quello di agenzia a suo tempo concluso tra Ubi Banca ed il Co.; che, dunque, competente era il giudice del luogo della sede della Ubi Banca ovvero il Tribunale di Brescia – sezione lavoro.

Avverso tale decisione il C. ha proposto regolamento di competenza.

La Ubi Banca resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso perchè tardivo e, comunque, la sua infondatezza. Il Co. è rimasto intimato.

Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Il C. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Osserva, preliminarmente, il Collegio che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

Ed infatti va rilevato: che il provvedimento declinatorio della competenza è stato pronunciato alla udienza del 4 dicembre 2014 per cui il ricorso per regolamento di competenza andava proposto nel termine dei trenta giorni successivi, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 2, (da ultimo: cfr. Cass. n. 22525 del 23/10/2014) scadente il sabato 3 gennaio ma prorogato al lunedì 5 successivo ex art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. 0); che risulta dagli atti la tempestiva spedizione della raccomandata relativa al presente il ricorso in quanto effettuata il 5 gennaio 2015, a nulla rilevando che l’atto sia pervenuto a destinazione solo in data 9 gennaio 2015.

Passando al merito il ricorso è infondato.

Va, in limine, chiarito che trova applicazione la disciplina anteriore alla riforma del 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) in vigore dal 1 gennaio 2013 avendo il C. iniziato l’espropriazione presso terzi nel corso del 2012.

Va, altresì, precisato che l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina è stata sollevata tempestivamente dalla Ubi Banca nella memoria ex art. 416 c.p.c. di costituzione nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo in quanto non avrebbe potuto farlo prima perchè nell’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato non è parte del processo esecutivo e, quindi, non è legittimato a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione (Cass. n. 6762 del 17/05/2001).

Deve essere anche ricordato che questa Corte ha avuto modo di precisare che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione anche se funzionalizzato all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, e, conseguentemente, la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo (Cass. n. 12513 del 26/08/2003; Cass. n. 6449 del 23/04/2003). E’ stato anche chiarito che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull’esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all’esigenza di certezza sull’ammontare del credito stesso, e si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c.) concludendosi con una sentenza di accertamento dell’esistenza del credito (art. 549 c.p.c.), soggetta ai normali rimedi impugnatori (Cass. n. n. 25037 del 13/10/2008; n. 19601 del 17/07/2008 e, più di recente: Cass. n. 22525 de/ 23/10/2014).

Ciò detto, con riferimento alla individuazione del giudice territorialmente competente per il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nonostante l’affermata autonomia dello stesso, deve trovare applicazione il criterio del foro del “debitor debitoris” stabilito per l’esecuzione forzata dall’art. 26 c.p.c. in modo inderogabile (art. 28 c.p.c.; Cass. n. 10123 del 02/08/2000) come rilevabile anche dal disposto dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4 (nella formulazione vigente “ratione temporis”: “la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo”). Ed infatti deve pur sempre considerarsi che l’accertamento dell’obbligo del terzo è funzionale alla individuazione della cosa da assoggettare ad espropriazione e che l’espropriazione presso terzi si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtù della dichiarazione positiva di quantità ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell’ obbligo del terzo (Cass. n. 6666 del 23 marzo 2011; Cass. 2473 de/ 30/01/2009; n. 3276 del 12/02/2008).

La giurisprudenza ha, poi, specificato che nel caso in cui il terzo è un istituto bancario il giudice territorialmente competente è quello del luogo della sede o, in via alternativa, del luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare (Cass. n.8112 del 6/04/2006; Cass. n. 11758 del 06/08/2002; Cass. n. 8920 del 19/06/2002 n. 2465 de/20/02/2001).

Orbene, nella fattispecie all’esame, è pacifico tra le parti che il credito del Co. asseritamente esistente nei confronti della Ubi Banca derivava solo dal rapporto di agenzia senza rappresentanza tra gli stessi intercorso e che il Co. non aveva rapporti di conto corrente o di altra natura con la filiale di Latina della Ubi Banca. In siffatta situazione, il giudice territorialmente competente a decidere sull’accertamento della esistenza del credito del Co. nei confronti della Ubi Banca non può che essere quello del luogo della sede di quest’ultima e, quindi, Brescia – come correttamente ritenuto nell’impugnato provvedimento – in quanto il rapporto da cui nasce il credito da assoggettare ad esecuzione è unicamente quello intrattenuto dal Co. con la Ubi Banca e non con la singola filiale di (OMISSIS) della medesima nei cui locali il Co. aveva svolto la propria attivià di promotore finanziario, circostanza di fatto quest’ultima del tutto irrilevante ai fini della individuazione del giudice competente che qui interessano.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore della Ubi Banca Private Investment s.p.a. nella misura di cui al dispositivo; nulla per le spese nei confronti del Co. rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della Ubi Banca Private Investment s.p.a., liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla per le spese nei confronti di Co.Da..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Coà deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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