Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12357 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1462-2020 proposto da:
E.M., elettivanente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, n.
29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;
– resistente con mandato-
avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/05/2019 R.G.N. 2448/2018; udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal
Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 23 maggio 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da E.M., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. La Corte, conformemente al primo giudice, ha ritenuto la storia de richiedente protezione – che avrebbe lasciato la Nigeria perché minacciato di morte, da un suo zio paterno – “molto lacunosa, nonostante le numerose domande a chiarimento della Commissione”; per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha, considerato che gli stati meridionali della Nigeria, quali quelli di provenienza dell’istante, non sarebbero caratterizzati da una situazione di violenza indiscriminata tale da far ritenere sussistente un pericolo per la persona; infine, quanto alla protezione umanitaria, ha rilevato che “non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna vicenda che evidenzi una particolare vulnerabilità’, dell’ E.; la Corte ha anche rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio per le spese a carico dello Stato in ragione dell'”abuso dello strumento processuale” per un appello che si presentava prima facie infondato;
4. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente per il tramite dell’Avv. Marilena Cardone con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” con l’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. pregiudizialmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura;
la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella sola firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, in ragione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.” (Cass. n. 15211 del 2020; conf. Cass. n. 25447 del 2020, la quale valorizza, ai fini dell’inammissibilità della procurai, il fatto che “contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali”);
nella specie la procura non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.; né può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonché la certificazione della data di rilasciò a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad’ evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione; di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa; nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perché la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorché redante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente alla “presente procedura di ricorso per Cassazione” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte pugliese; anzi nel corpo della procura sono contenute espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali;
2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
in difetto di attività difensiva del Ministero intimato, nulla va disposto per le spese;
sussistono altresì i presupposti processuali per il cd. raddoppio del, contributo unificato (Cass. n. 9660 del 2019; Cass. n. 25862 del 2019; Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020), a carico del difensore che ha, in mancanza di procura idonea, agito da sé medesimo (da ultimo v. Cass. n. 25304 del 2020; Cass. n. 32008 del 2019; in precedenza: Cass., SS.UU., n. 10706 del 2006; Cass. n. 13055 del 2018; Cass. n. 15305 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Marilena Cardone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,’ pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021