Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12357 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta

delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti PORZIO Giovanni e Renato

Mariani, elettivamente domiciliato nello studio del secondo, in Roma,

Via Banchi Nuovi, 39;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 120/20/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 20, in data 14/12/2007, depositata

il 14 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 3481/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 120-20-2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 20, il 14.12.2007 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno 2000, censura l’impugnata sentenza, sotto un primo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè, sotto altro aspetto, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 21 settembre 1999, art. 1, comma 6 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza, mentre il Ministero non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il ricorso contro il Ministero, rimasto estraneo al giudizio di appello, sembra inammissibile, alla stregua di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che, in ipotesi, ne esclude la legittimazione nel successivo giudizio di cassazione.

4 bis – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte ha, poi, avuto modo di precisare che “La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione” (Cass. n. 5471/2008, n. 1906/2008, n. 20360/2007).

La formulazione dei quesiti, nei quali vengono sviluppati congiuntamente i vizi di violazione di legge e di motivazione insufficiente o contraddittoria, non appare coerente al disposto di legge ed al richiamato principio.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, dichiarando, per le diverse ragioni esposte, il ricorso inammissibile.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, in favore del Ministero;

Considerato che, nei confronti dell’Agenzia Entrate, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro novecento/00, di cui Euro 800,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro novecento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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