Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12356 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 09/05/2019), n.12356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28078-2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANARO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1390/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’ A. assume violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non necessaria la redazione del p.v.c. nè doveroso il rispetto del termine di sessanta giorni, trattandosi di un accertamento “a tavolino”;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come, a fronte della produzione documentale allegata al ricorso, l’Ufficio non avesse sindacato la sufficienza delle argomentazioni difensive avversarie, che pertanto non avrebbero potuto essere ridiscusse in appello;

che, mediante il terzo, la società contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalle argomentazioni di merito e dalla relativa documentazione versata in atti;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che, in data 8 aprile 2019, la società ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.

P.Q.M.

Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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