Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12356 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta

delega a margine del ricorso, dall’Avv. CATERA Gaetano, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi, 22 presso lo studio

dell’Avv. G. Mastrangelo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 613/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 01, in data 15/11/2006,

depositata il 15 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 29012/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 613.01.2006 pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro, Sezione n. 01, il 15.11.2006 e DEPOSITATA il 15 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e confermato la legittimità e fondatezza dell’accertamento impugnato.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento di maggior reddito da attività di impresa, relativo all’anno 1996, censura l’impugnata decisione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi.

3 – L’intimata Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito dì diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso, il mezzo non risulta formulato in coerenza al disposto di legge ed all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso, venga trattato in camera di consiglio, e dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro millecento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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