Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 23/06/2020), n.12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16044/2014 proposto da:

COMUNE TREBISACCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 29, presso lo studio

dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO PIERPAOLO POMPILIO;

– ricorrente –

contro

M.L., N.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA Appia Nuova 414, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ANGIO’,

rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO CINICOLA e MARIO

GIOVANNI MASCARO;

– controricorrenti –

e contro

A.V., G.A., N.R.E., P.M.,

T.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014, R.G.N. 1003/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11 marzo 2014 la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di N.A. e M.L. avverso la sentenza n. 547/2011 del Tribunale di Castrovillari, accerta il diritto degli appellanti ad essere stabilizzati e assunti dal Comune di Trebisacce a decorrere dal 31 dicembre 2002 e per l’effetto condanna il Comune al risarcimento dei relativi danni, oltre accessori di legge nonchè al pagamento della differenza tra il sussidio percepito come LSU e la retribuzione che gli interessati avrebbero riscosso se fossero stati stabilizzati, dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino ad agosto 2008, oltre accessori;

che avverso tale sentenza il Comune di Trebisacce propone ricorso, al quale oppongono difese N.A. e M.L., con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è formalmente articolato in sei motivi, le cui rubriche sono “elencate” a p. 12 dell’atto, mentre poi l’esposizione delle censure è unitaria, sicchè in essa non sono evidenziati con chiarezza le statuizioni della sentenza impugnata nelle quali si riscontrerebbero i vizi denunciati;

che questo comporta che il ricorso piuttosto che risultare diretto a censurare specifici vizi rinvenuti in singoli passaggi decisionali della sentenza impugnata, presenta in intreccio inestricabile di pretese violazioni, compenetrate con il fatto nel quale si prospetta anche il vizio di omessa, errata o insufficiente motivazione, che non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (fra le tante: Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 4 luglio 2018, n. 17470);

che, ne deriva che complessivamente (cioè anche con riguardo alle “enunciate” violazioni di legge) non risulta chiaro ove, specificamente, il ricorrente rinvenga nella decisione impugnata i vizi corrispondenti alle rubriche dei motivi come espressamente elencate, per i quali si chiede la cassazione della sentenza stessa (fra le tante: Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 29 agosto 2011, n. 17739);

che, pertanto, il ricorso risulta formulato senza il dovuto rispetto del fondamentale principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati – nelle relative argomentazioni – a deduzioni generali con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa e con specifico riguardo ad uno dei vizi indicati dall’art. 360 c.p.c.;

che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202);

che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia costituito da una unica generale argomentazione con la quale si critica la sentenza impugnata ancorchè preceduta da un elencazione di rubriche di ipotetici motivi – perchè una tale modalità di formulazione dei motivi rendendo impossibile l’individuazione delle diverse critiche mosse a parti ben identificabili del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi, tra le tante: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420);

che, infatti, il ricorso per cassazione, da un lato, richiede, per ogni motivo di ricorso, la rubrica dei motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 17 luglio 2007, n. 15452);

che, in particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 5 marzo 2007, n. 5076);

che, per le suindicate ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, complessivi Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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