Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 20/05/2010), n.12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA BADESSA MARIA

DOMENICA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/10/2006 R.G.N. 1647/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato MELONI GUIDO per delega LORENZONI FABIO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 29.9 – 20.10.2006, accogliendo l’impugnazione proposta dall’Inps, rigetto’ la domanda svolta da O.P. e diretta al conseguimento, per l’anno 2001, dell’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservo’ quanto segue:

in base al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37, comma 1, convertito in L. n. 115 del 1936, l’ambito dei lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione volontaria e’ limitato da alcune tassative eccezioni, fra le quali quella concernente i lavoratori dello spettacolo che, come l’ O., svolgono attivita’ artistica;

– cio’ vale anche per la richiesta indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti, non potendosi condividere l’assunto dell’ O. secondo cui tale indennita’ sarebbe applicabile ai lavoratori di tutti i settori;

– conseguentemente non poteva trovare applicazione nella specie la “sanatoria” di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 siccome presupponente l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l’Inps, ancorche’, per qualsivoglia ragione, vi fosse stato versamento di contributi all’Istituto;

– comunque l’ O. non avrebbe potuto beneficiare della suddetta “sanatoria”, perche’ l’accertamento dell’indebito versamento, in relazione alla contribuzione dell’anno 2001, era avvenuto ben prima dei cinque anni dalla data di effettuazione del versamento stesso;

– era irrilevante che i moduli predisposti dall’Inps per la richiesta dell’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti contemplassero anche i “lavoratori dello spettacolo”, poiche’ fra questi ultimi sono ricompresi anche i lavoratori dello spettacolo “non artisti”, i quali, svolgendo un’attivita’ non prevedente una preparazione artistica e culturale, sono tutelati, a differenza del “personale artistico, teatrale e cinematografico”, dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, O.P. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. L’intimato Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 nonche’ vizio di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma anzidetta doveva ritenersi applicabile nella fattispecie, stante la sussistenza del suo rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’Enpals e l’avvenuto versamento dei contributi per la disoccupazione volontaria all’Inps, con conseguente consolidamento di questi ultimi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, ai fini del consolidamento dei contributi, non abbia tenuto conto che gli stessi erano stati versati a partire dal 1984 e fino al 1997, dunque prima dei cinque anni dall’accertamento dell’indebito da parte dell’Inps, che ne aveva contestato la debenza solo nel 2004, nel corso del giudizio di primo grado, nel mentre per il 2001 non era stata fatta questione di versamento indebito dei contributi, bensi’ era stata richiesta l’erogazione dell’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 7 anche in combinato con il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 osservando che l’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti e’ misura di sostengo all’occupazione, diversa dalla disciplina base dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria prevista dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 7 e che, per come e’ formulato, il predetto D.L. n. 86 del 1988, art. 7 al comma 3, fa rientrare fra i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti tutti i lavoratori (occasionali e stagionali) ivi compresi gli artisti, senza distinguere quindi riguardo ai settori a cui appartengono, purche’ in possesso dei requisiti di legge, sussistenti nel caso all’esame anche per effetto della sanatoria ai sensi del surricordato D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione data dalla Corte territoriale al Mod. 86/88 dell’Inps, contenente le istruzioni per conseguire l’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti, sostenendo che erroneamente, in particolare con violazione dell’art. 1367 c.c., ne e’ stata ritenuta la riferibilita’ ai lavoratori dello spettacolo non artisti, nel mentre il suddetto modello costituisce vera e propria ammissione della controparte.

Con il quinto motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimita’ costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., della L. n. 160 del 1988, di conversione del D.L. n. 86 del 1988, ove interpretata nel senso che dal novero dei soggetti obbligatoriamente assicurati sarebbero esclusi i lavoratori subordinati artisti.

2. Va prioritariamente esaminato il terzo motivo di gravame. Il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 convertito in L. n. 1155 del 1936, per quanto qui specificamente rileva prevede che “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

…..5) il personale artistico, teatrale e cinematografico; …..8) coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui; ….”.

Ne discende che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui al n. 5 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale piu’ ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attivita’ non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria in parola (non potendo quindi condividersi il risalente difforme orientamento di cui a Cass., n. 4327/1981) indipendentemente dalla ricorrenza della clausola generale di esclusione prevista, per i lavoratori occasionali, dal successivo n. 8.

Il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 160 del 1988, che ha introdotto la cosiddetta indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti, prevede che “L’assicurazione contro la disoccupazione di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, e’ estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all’art. 40, commi 8 e 9, del citato D.L.. Fermo restando il requisito dell’anzianita’ assicurativa di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennita’ ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio, nell’anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita’ lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennita’ per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate”.

Il D.L. n. 108 del 1991, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 1991, ha poi stabilito che “A decorrere dall’anno 1990, e’ confermata l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti ottavo e nono del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155…”.

Qualificata esplicitamente come ordinaria, oltre che dalla legge istitutiva, anche dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 108 del 1991, art. 3, comma 4, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 1991, l’indennita’ di disoccupazione a requisiti ridotti si presenta, quindi, diversificata, rispetto a quella con requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le modalita’ per l’accesso alla prestazione, la misura e i tempi (necessariamente differiti) dell’erogazione della prestazione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15523/2008; 19437/2006; 2936/2004;

12778/2003), ma non gia’ per cio’ che concerne l’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell’indennita’ di disoccupazione a requisiti normali.

Ne consegue che il disposto venir meno dell’esclusione generale relativa ai lavoratori occasionali (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8) non elimina l’esclusione specificamente stabilita al precedente n. 5 per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Deve quindi convenirsi che il suddetto “personale artistico, teatrale e cinematografico” (al quale pacificamente appartiene l’odierno ricorrente) non e’ soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennita’ a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti. Essendosi la Corte territoriale conformata a tale interpretazione, il motivo all’esame va disatteso.

3. Il quarto motivo di ricorso non e’ fondato, posto che, vertendosi in materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, in nessun caso la modulistica predisposta dall’Inps per la formulazione delle domande di accesso alla prestazione previdenziale potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l’ambito previsto dalle leggi che la disciplinano.

4. Nell’istituzione del trattamento di disoccupazione involontaria per i lavoratori stagionali od occasionali la discrezionalita’ del legislatore e’ massima, poiche’ e’ comunque necessario stabilire un numero minimo di giornate lavorative, nell’ambito di uno o piu’ anni, entro il quale possa ravvisarsi un rapporto di lavoro con un minimo di stabilita’, la cui cessazione possa dar luogo a disoccupazione indennizzabile, ed al di fuori del quale il legislatore puo’ ragionevolmente presumere che il soggetto tragga altrove i propri mezzi di sostentamento.

Percio’ l’eccezione di incostituzionalita’ svolta con il quinto motivo e’ manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalita’ del legislatore limitare la tutela nei confronti della disoccupazione involontaria in base alla natura e alle peculiari caratteristiche dell’attivita’ lavorativa espletata, del che e’ appunto espressione il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40.

5. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 (sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria), secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorche’ l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell’avvenuto versamento medesimo, riveste carattere eccezionale, cosicche’ tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilita’, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’Inps e, conseguentemente, non puo’ essere invocata al di fuori della possibilita’ di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand’anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 64/2009; 13919/2001;

5078/1991; 449/1988; 451/1985; 6152/1981; 4044/1980).

Ed invero, come e’ stato osservato (cfr, Cass., n. 13919/2001, cit., in motivazione), “non si e’ in presenza … di una norma espressione di un principio generale di tutela dell’affidamento nella validita’ di un rapporto contributivo, risultando la disposizione circoscritta al settore delle assicurazioni Inps ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l’intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all’interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse); del resto, una definitiva conferma dell’impossibilita’ di una lettura diversa ed estensiva si desume dalla mancanza nella norma di qualsiasi indicazione circa i requisiti (oggettivi) dell’apparenza e (soggettivi) dell’affidamento”. Di nessun rilievo e’ dunque che l’odierno ricorrente sia assicurato presso l’Enpals, mentre assume rilevanza decisiva, al fine di escludere in radice l’applicabilita’ della sanatoria di che trattasi, la circostanza che, per essere ricompreso nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico”, il medesimo, a mente del gia’ ricordato R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 5, non puo’ instaurare un rapporto di assicurazione obbligatoria con l’Inps al fine della tutela contro la disoccupazione involontaria.

6. Come esposto nello storico di lite la Corte territoriale ha escluso l’applicabilita’ alla fattispecie della sanatoria di cui al predetto D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 per due distinte ragioni, ciascuna delle quali di per se’ idonea a sostenere il decisum sul punto: la prima, teste’ esaminata, concernente l’inesistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l’Inps; la seconda basata sulla ritenuta tempestivita’ dell’accertamento dell’indebito versamento indebito (ossia entro i cinque anni dalla sua effettuazione).

Trova quindi applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha piu’ ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacche’, ancorche’ esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13956/2005; 20454/2005; 18240/2004;

12976/2001).

Deve quindi ritenersi l’inammissibilita’ dei secondo mezzo.

7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Il ricordato risalente difforme orientamento giurisprudenziale, l’assenza di precedenti specifici concernenti la spettanza dell’indennita’ a requisiti ridotti e l’alterno esito dei gradi di merito consigliano la compensazione delle spese di lite relative di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA