Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11855-2011 proposto da:

C.M. ALLUMINIO S.A.S. DI C. & C. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

MONTESORO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’ e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 169/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2011 r.g.n. 1915/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito lAvvocato LORELLA FRASCONA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La C.M. Alluminio s.a.s. di C. & C. conveniva in giudizio l’Inps e l’Inail chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il contratto di appalto svoltosi prima con la CS s.r.l. e poi con la CSA s.r.l., per lo svolgimento in via autonoma di servizi di saldatura nel periodo 1.4.1997-30.11.2000, non dissimulava una interposizione fittizia nei rapporti di lavoro, come accertato nel verbale congiunto della D.P.L., Inps, Inail e G.d.F. di Pisa del 16.2.2001. Esponeva la ricorrente che gli interventi di saldatura erano stati svolti con attrezzature di proprietà delle società appaltatrici da loro personale, con regolare posizione retributiva e contributiva, che operava sotto la loro diretta responsabilità. Contestava gli importi accertati evidenziando che le retribuzioni avrebbero dovuto essere determinate avendo riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Sia l’Inps che l’Inail resistevano insistendo per l’illiceità dell’appalto e l’Inps avanzava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della società ricorrente al pagamento dei contributi accertati nel verbale ispettivo. Con successivi ricorsi, poi riuniti in ragione dell’identità delle questioni trattate, era proposta opposizione avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base dell’accertamento ispettivo impugnato con le quali era chiesto il pagamento della somma di Euro 35.301,96 ed Euro 6.897,01 per premi e contributi omessi. Anche in questi giudizi l’Inps e l’Inail si costituivano insistendo per la loro reiezione mentre la Gerit s.p.a., pure convenuta, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

2. Il Tribunale, in esito all’istruttoria testimoniale, accertava l’esistenza di una interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, condannava la società CM Alluminio al pagamento dei contributi e dei premi pretesi nei limiti in cui non erano stati pagati dagli apparenti datori di lavoro CS s.r.l. e CSA s.r.l., annullava le cartelle esattoriali opposte e rigettava la domanda riconvenzionale dell’Inps.

3. Avverso la sentenza proponeva appello, in via principale la CM Alluminio s.a.s. ed in via incidentale l’Inps e l’Inail mentre Equitalia Gerit s.p.a. si costituiva per ribadire la propria estraneità alle questioni di merito trattate in giudizio.

4. La Corte di appello di Firenze rigettava l’appello principale ed in accoglimento degli appelli incidentali, riformando la sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande proposte dalla CM Alluminio s.a.s. con il ricorso introduttivo del giudizio. La Corte territoriale, premesso che la fattispecie era regolata dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, ha quindi accertato che dal verbale ispettivo si desumeva che quello intercorso tra la CM Alluminio e le società CS s.r.l. e CSA s.r.l. era un appalto di manodopera vietato dalla L. n. 1369 del 1960 citata) atteso che nessun contratto di appalto era stato sottoscritto tra le parti. Che il lavoro di montaggio degli infissi era stato svolto in affiancamento con gli operai della società appaltante senza necessità di alcuna struttura di supporto nè di una specifica organizzazione che andasse al di là del mero invio del personale, della contabilizzazione delle ore e del reperimento per gli operai di un alloggio dove permanere per la durata della prestazione. Ha quindi concluso che era corretta l’imputazione alla società appaltante delle obbligazioni contributive e di versamento dei premi, così come calcolate in base alle tabelle salariali di settore ed ai minimi contributivi – di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389 – ed in relazione all’utilizzazione fattane come risultante dalla documentazione allegata agli atti. Del pari accertava l’irregolarità delle assunzioni degli apprendisti ( G. e C.) con riguardo alle autorizzazioni. Con riferimento agli importi chiesti il giudice di appello, in accoglimento del gravame incidentale degli Istituti, verificava che non era stata acquisita la prova del versamento da parte delle società appaltatrici di contributi e premi nei confronti dei lavoratori interessati e che, in ogni caso, il pagamento dei contributi da parte

dell’intermediario (datore di lavoro apparente) non ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo cui è tenuto esclusivamente il datore di lavoro effettivo.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre quindi la CM Alluminio s.a.s. ed articola quattro motivi cui resistono con controricorso l’Inps e l’Inail. Quest’ultima ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 2697, 2700 e 2094 cod. civ. della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e dell’art. 1655 cod. civ. oltre che l’omessa o contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia e la erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Sostiene il ricorrente che la sentenza, basata sulle dichiarazioni rese agli ispettori dal signor C. e sulla testimonianza del legale rappresentante della CSA, non tiene conto dell’intero quadro probatorio ed in particolare della documentazione depositata e delle altre risultanze istruttorie acquisite. In tal modo il giudice di appello sarebbe incorso nella denunciata violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. poichè si sarebbe basato esclusivamente sull’attività svolta dagli ispettori e consacrata nel verbale impugnato (nel quale la denunciata interposizione è desunta da scambi di corrispondenza tra le società nei quali si faceva riferimento all’invio di lavoratori) laddove in giudizio la società aveva offerto la prova dell’esistenza di una organizzazione delle società appaltatrici, dell’assunzione del rischio imprenditoriale e, dall’altro lato, dell’assenza in capo alla committente di un potere direttivo e disciplinare sul personale al quale si era limitata a fornire direttive generali sulla prestazione restando irrilevante, attesa libertà di forma per il contratto di appalto, la mancanza tra le parti di un contratto scritto.

7. Con il secondo motivo di appello è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.. L’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. L’errata valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Sostiene la ricorrente che l’individuazione dei lavoratori coinvolti nella ritenuta illegittima interposizione erano stati inseriti negli elenchi allegati al verbale redatto dagli ispettori e tratti da documentazione contabile delle ditte appaltatrici i cui contenuti non erano stati confermati personalmente agli ispettori e perciò non potrebbero essere utilizzati per confermare l’effettiva utilizzazione del personale ivi indicato.

8. Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente,sono inammissibili poichè pretendono dalla Corte di Cassazione una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio non consentita al giudice di legittimità perchè riservata al giudice di merito. Pur sotto l’apparente denunzia di vizi di violazione di legge ciò di cui ci si duole, in concreto, è lo scrutinio operato dai giudici d’appello del materiale probatorio senza incorrere nella denunciata inversione dell’onere probatorio e senza violare le disposizioni in tema di efficacia dell’atto pubblico. La Corte territoriale, infatti, con motivazione congrua ed adeguata, oltre che immune da vizi di ordine logico-giuridico, che si sottrae, pertanto, ai rilievi di legittimità, ha accertato l’esistenza dell’interposizione fittizia di personale – soggetta alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369 trattandosi di fattispecie antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (il verbale ispettivo è del 6 dicembre 2001) avendo verificato, anche a mezzo di dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio di merito che per lo svolgimento della prestazione oggetto del preteso contratto di appalto non era necessario alcun apparato strumentale e che la stessa si risolveva nel mero invio di personale che affiancava i dipendenti della ditta appaltante nel montaggio degli infissi. Come è noto “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (cfr. tra le ttante Cass. 15/07/2009 n. 16499 e 13/06/2014 n. 13485).

9. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, degli artt. 1180 e 2036 cod. civ. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo all’individuazione del soggetto obbligato alla contribuzione ed all’entità delle somme dovute.

10. Anche tale censura è infondata. Nel richiamare, con riguardo all’individuazione del soggetto titolare del rapporto contributivo, quanto già esposto in risposta ai precedenti motivi di ricorso va ulteriormente rammentato che la sentenza, in relazione all’avvenuta apertura di posizioni contributive per i lavoratori interposti da parte della società cedente, ha accertato che non vi era prova del versamento di contributi in favore dei lavoratori oggetto dell’accertamento e, poi ha ritenuto che in ogni caso non si verterebbe nell’ipotesi di indebito soggettivo di cui all’art. 2036 cod. civ.. Orbene se tale ultima affermazione non può essere condivisa ritenendosi di dover dare continuità a quell’orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema d’intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali, che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia derogare al principio che l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (cfr. Cass. 21/12/2011 n. 28061 e 16/01/2012 n. 463) tuttavia la sentenza non è scalfita nella parte in cui accerta positivamente che non era stata comunque offerta la prova positiva del versamento di contributi in favore dei medesimi lavoratori per i quali era chiesto il versamento alla società riconosciuta come reale datrice di lavoro. Il ricorso non indica infatti se e quali elementi decisivi sarebbero stati pretermessi dal giudice di appello che ha accertato che difettava “qualsiasi elemento di prova che sia stata versata per i lavoratori nominativamente sopra elencati nei periodi qui interessati”. Si tratta ancora una volta di un accertamento di fatto che non è censurabile in cassazione se non attraverso la denuncia di un omesso esame di un fatto decisivo nella specie non adeguatamente prospettato.

11. Anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la violazione della normativa in tema di minimi tabellari e l’omessa insufficiente motivazione in relazione all’entità della contribuzione è infondato. Ed infatti la Corte di appello si è limitata a confermare la statuizione di primo grado che non risulta essere stata specificatamente impugnata. Si aggiunga in ogni caso che la sentenza chiarisce senza possibilità di equivoco che gli importi sono stati calcolati avendo riguardo da un canto ai minimi tabellari e dall’altro, per determinare la durata della prestazione, alle fatture. Ne consegue che nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione.

12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore di ciascuna delle parti resistenti in Euro 3500,00 di cui e 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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