Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio rg 23517-2015

proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

GUARISO, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– ricorrente –

e contro

RAD LOGISTICA SOC COOP;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

16/07/2015;

sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del

Dott. MATERA Marcello, che chiede alla Corte di Cassazione, di

dichiarare la sussistenza della competenza del Giudice del Lavoro del

Tribunale di Lodi, con le determinazioni di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 16 luglio 2015 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. con riguardo alla controversia promossa da M.Y. nei confronti della R.A.D. Logistica società cooperativa e volta all’accertamento dell’inefficacia del licenziamento verbalmente intimatogli il 2.9.2013 e della delibera di esclusione dalla società cooperativa con conseguente annullamento della delibera di esclusione e reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300 e s. m., art. 18, comma 4 e ovvero, in subordine la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria L. n. 200 del 1970 cit., ex art. 18, comma 5 o 6 ed al pagamento in caso di mancata reintegrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Ad avviso del Tribunale di Milano, infatti, erroneamente il Tribunale di Lodi, giudice del lavoro, aveva declinato la propria competenza a giudicare sulla controversia.

Il Procuratore Generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro.

Tanto premesso ritiene la Corte che, in adesione alle conclusioni del P.G. ed in continuità con l’orientamento già espresso in materia (cfr. Cass. n. 19975 del 2015 e già n. 24917 del 2014) debba essere dichiarata la competenza del giudice del lavoro di Lodi.

Qualora infatti il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40 c.p.c., comma 3.

Va altresì precisato che la determinazione del giudice competente dev’essere compiuta con riferimento al petitum ed alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono evidente che la prospettazione dell’attore costituisce mero artificio verbale, tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale. Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la causa, pronunziarsi sul fondamento delle domande ed eccezioni, senza essere vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti (Cass. n. 1046 del 1981, 1698 del 1982; cfr. pure, Cass. n. 8189 del 2012, n. 9028 del 2014).

Orbene nel caso in esame si controverte sia della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di un licenziamento di cui si denuncia l’inefficacia che dell’esclusione del socio lavoratore si realizza proprio quella concorrenza di cause che giustifica ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3 e non si ravvisano profili che facciano apparire pretestuosa o artificiosa la prospettazione tesa a radicare la competenza delle cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

In conclusione deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro davanti al quale le parti dovranno riassumere la controversia nei termini di legge.

PQM

La Corte, dichiara la competenza del Tribunale di Lodi, giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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