Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1336-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.

271, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO GIGLIOTTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2650/2019 del TRIBUNALE di

CALTANISSETTA, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 1257/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, con ordinanza pubblicata il 28 novembre 2019, ha rigettato il ricorso proposto in data 3 giugno i 2018 da T.M.B.B., cittadino nepalese,’ avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua, volta, respinto la domanda di protezione umanitaria;

2. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato, il soccombente con unico motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto dì, costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una, eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso è inammissibile;

questa Corte ha affermato il principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui: “nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modifcato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1 comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex 9rt. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. n. 16458 del 2019; Cass. n. 2120 del 2020; Cass. n. 3668 del 2020; Cass. n. 20888 del 2020);

2. pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza resa – esclusivamente sulla richiesta di protezione umanitaria – dallà sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica che avrebbe dovuto essere gravata in appello;

nulla per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dà parte deì ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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