Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12355 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDIL EURO 92 SNC in Liquidazione con sede in (OMISSIS),

M.L., M.F., S.V.,

tutti residenti a (OMISSIS), rappresentati e difesi,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Barbara Francesco,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Bocca di Leone, 78, presso lo

studio dell’Avv. Alberto Feliciani -studio Pavia e Ansaldo;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 315/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila – Sezione Staccata di Pescara n. 10, in data

14/06/2006, depositata il 18 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 28941/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 315.10.2006 pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione Staccata di Pescara n. 10, il 14.06.2006 e DEPOSITATA il 18 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello dei contribuenti e confermato la legittimità e fondatezza dell’accertamento impugnato.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento per maggior reddito di società e soci – in relazione alla partecipazione posseduta -, relativo ad IRPEF, SSN ed ILOR per l’anno 1997, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 nonchè l’art. 654 c.p.c. e art. 207 disp. Att. c.p.c..

3 – L’intimata Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I quesiti, nel caso, non risultano formulati.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso, venga trattato in camera di consiglio, e dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasì”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro quattromilacento, di cui Euro 4.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro quattromilacento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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