Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12354 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 23/06/2020), n.12354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1291/2015 proposto da:

D.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLA MASCARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO FERRARO, SERENA

PAOLINI;

– ricorrente –

contro

AMACO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2014 R.G.N. 582/2012.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

Che:

il giudice del lavoro di Cosenza con sentenza del 12 – 17 ottobre 2011, decidendo sulla domanda dell’attore D.G.D. per ottenere che fosse dichiarato il proprio diritto all’assunzione dalla convenuta società AMACO, a tempo indeterminato fin dal dicembre dell’anno 2003, rigettava il ricorso, accogliendo invece la riconvenzionale spiegata da parte resistente, dichiarando quindi risolto, per inadempimento da parte dell’istante, il dedotto rapporto contrattuale;

la decisione veniva appellata dal D.G., contestando il malgoverno delle emergenze istruttorie acquisite, per cui sosteneva la dimostrazione delle sue numerose richieste di poter prendere servizio inviate all’AMACO, ma da queste disattese, donde l’inadempimento della convenuta all’obbligo di consentire l’esecuzione del rapporto di lavoro;

a Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 78 del 23 – 31 gennaio 2014, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava l’anzidetta domanda riconvenzionale, ma confermava nel resto la decisione gravata quanto al rigetto anche della domanda principale, peraltro qualificando la vicenda in termini parzialmente diversi da quelli ritenuti dal primo giudicante, osservando come alla stregua degli atti formalizzati in data 25 luglio e 4 agosto 2003 fosse intervenuta la conclusione di un contratto di lavoro sottoposto a condizione sospensiva, poi avversatasi all’esito positivo della riscontrata idoneità allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, sia pure con l’obbligo di lenti, come da visita medica in data 15 dicembre 2003, comunicato al diretto interessato il 20 gennaio 2004, sicchè quest’ultimo costituiva in mora la società, affinchè consentisse la prestazione relativa al suddetto contratto, come da lettera raccomandata in data 24 gennaio 2006, pervenuta alla destinataria il successivo giorno 27. La Corte di merito, inoltre, condivideva quanto opinato dal primo giudicante, secondo cui non era emersa dalle testimonianze assunte una chiara conferma delle asserite ripetute istanze di poter prendere servizio, allegate da parte attrice – appellante, tanto più poi che il D.G. nel corso del suo libero interrogatorio aveva dichiarato che nello stesso mese di gennaio 2004, allorchè aveva preso conoscenza del risultato della visita medica, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro con il Comune di Cosenza, svolgendo mansioni di autista, rapporto quindi cessato nel gennaio 2006, ossia subito prima dell’anzidetta costituzione in mora. Pertanto, secondo la Corte distrettuale, pur risultando infondata in punto di diritto la tesi dell’inadempimento da parte del lavoratore di cui alla riconvenzionale accolta in prime cure, per la mancata prestazione allo stesso imputabile, non essendo stato soddisfatto l’obbligo di parte datoriale nel consentire la stessa, d’altro canto emergeva una situazione di totale inattività e disinteresse di entrambe le parti, protrattasi per ben due anni, caratterizzata dall’instaurazione di un diverso rapporto di lavoro, circostanza peraltro ben nota alla stessa AMACO in base alla prova testimoniale e documentale; situazione tale da poter essere qualificata in termini risoluzione consensuale del precedente dedotto rapporto contrattuale. Di conseguenza, ad avviso della Corte di merito, non poteva dubitarsi della chiara e comune volontà delle parti di porre fine definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo tra le stesse, visto in particolare che il D.G. aveva nelle more del tempo trascorso concluso un altro rapporto di lavoro, senza aver prima mai fatto alcunchè per far valere i propri diritti nel rapporto da ritenersi risolto, circostanza determinante perchè, in caso contrario, si sarebbe stato possibile ipotizzare la stipulazione del nuovo contratto indotta da una situazione di necessità o di forza maggiore;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il D.G., con un solo articolato motivo;

AMACO S.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a sostegno del ricorso il D.G. ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372,1321 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la corte distrettuale aveva omesso di considerare la giurisprudenza secondo cui la valutazione dei fatti concludenti dai quali desumere la chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine al rapporto deve essere particolarmente rigorosa escludendo esplicitamente che una prolungata inerzia del lavoratore ovvero una eventuale altra occupazione del medesimo possano integrare circostanze idonee a significare un intento risolutorio del rapporto, nè risultando in proposito indicative l’accettazione del t.f.r. e la mancata offerta della prestazione, principio del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c.. A tal riguardo, il ricorrente ha evidenziato che per poter essere assunto dalla AMACO aveva rassegnato le dimissioni dal Comune di Cosenza, restando così disoccupato fin dal luglio 2003, sicchè, atteso l’ingiustificato comportamento della società e acquisita la disponibilità del Comune, egli aveva ripreso servizio presso lo stesso ente territoriale. Per completezza di analisi, in ogni caso, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva operato un travisamento delle risultanze istruttorie, laddove la stessa aveva ritenuto dalle testimonianze assunte il difetto di una chiara conferma delle reiterate richieste di prendere servizio da parte del lavoratore istante, aggiungendo che non si trattava di una diversa interpretazione delle deposizioni rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in primo e secondo grado, donde anche l’incongruità e la contraddittorietà della motivazione espressa con l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che il quadro indiziario probatorio, per come ricostruito in base alle doglianze di esso ricorrente circa i riferimenti di costui alle menzionate testimonianze, fosse inficiato dalle dichiarazioni del direttore dell’AMACO, il quale si era limitato a riferire che, per quanto a sua conoscenza, il ricorrente nel 2006 aveva inviato una nota in cui sollecitava la sua assunzione. Da ultimo parte ricorrente ha chiesto – qualora si fosse ritenuto di opinare diversamente dall’orientamento giurisprudenziale da lui richiamato – di rimettere la trattazione del giudizio alle Sezioni Unite affinchè sia affermato un univoco principio di diritto;

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese, perchè inammissibili ed infondate, non ricorrendo peraltro a tale ultimo riguardo alcuna valida ragione per sottoporre le questioni prospettate all’attenzione delle Sezioni unite di questa Corte; infatti, circa il mutuo consenso deve ribadirsi soprattutto quanto affermato da questa S.C., sezione lavoro, con la sentenza n. 29781/2017, secondo cui in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (v. analogamente Cass. lav. nn. 13660 e 13661 del 30/05/2018, 13958 del 31/05/2018, n. 16948 del 27/06/2018, con riferimento soprattutto al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pure nella specie qui ratione temporis operante in relazione all’impugnata sentenza di gennaio 2014. V. parimenti, in motivazione, Cass. lav. sent. n. 4855 in data 5/11/2015 – 11/03/2016 con riferimento anche alla previgente formulazione del suddetto art. 360, n. 5: “… Del resto, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997). In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. III civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonchè n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004. V. in senso analogo inoltre Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. III civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonchè Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/2006)..””);

si rimanda, pertanto, ancora alle condivisibili argomentazioni svolte nella parte motiva della succitata pronuncia n. 29781 del 16 novembre – 12 dicembre 2017: “…In presenza di una giurisprudenza di legittimità in materia che ha dato luogo a letture di vicende processuali contigue ritenute dalla Procura Generale della Cassazione talvolta non coincidenti, questa Corte intende ribadire ed ulteriormente definire i limiti del controllo di legittimità nei giudizi instaurati ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine finale scaduto, ove sorga questione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Tanto anche in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58).

In tale pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, si è rammentato l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti. Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”. Quindi, verificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il giudice del fatto avesse considerato la durata del comportamento omissivo e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa pervenendo alla valutazione congruamente motivata che nella fattispecie concreta non fosse stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto, il Supremo Collegio ha testualmente concluso: “il giudizio di merito si chiude qui”.

Si tratta di una conclusione del tutto coerente con una risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (ab imo v. Cass. n. 1037 del 1968; conf. a Cass. n. 2302 del 1953). Deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di fatto condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui un tale apprezzamento di merito può esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio che – secondo i dettami dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente – può colpire la ricostruzione di ogni vicenda storica che preceda il contenzioso giudiziale…. spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).

Si è pure rilevato che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su di una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 9245 del 2007; Cass. n. 19088 del 2007; Cass. n. 17574 del 2009; Cass. n. 18644 del 2011)….

Da tali principi di diritto deriva che, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per mutuo consenso.

La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sè solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori.

Per quanto detto è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente. Non è poi sufficiente contestare l’equivocità di un singolo fatto valutato dalla sentenza impugnata proprio perchè il convincimento del giudice del merito deve esprimere necessariamente una valutazione sintetica e globale in relazione al complesso degli indizi, atteso che, quand’anche uno di essi sia singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può acquisirla nella combinazione con gli altri, nel senso che, come insegna la giurisprudenza citata, ognuno può rafforzarsi e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento. Parimenti chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come escluso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale (tra molte: Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Infine, non ci si può dolere in questa sede che dal complesso del materiale indiziante scrutinato dal giudice del merito non derivi ineluttabilmente, in legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, l’esistenza di un accordo solutorio, rilevato come sia sufficiente che esso sia desumibile dall’insieme dei fatti noti come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e probabilità, quale connessione verosimile di accadimenti che non deve essere oggettivamente inconfutabile.

Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 18715 del 2016), con una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato in sede di merito (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). Inoltre, il fatto secondario che si assume trascurato dovrà avere carattere “decisivo”, nel senso che, se sussistente, porterebbe la controversia con certezza ad una soluzione diversa ed il non averlo tenuto presente ha escluso l’opzione tra due scelte possibili, altrimenti realizzandosi una indebita sostituzione del giudice di merito nella selezione delle fonti di convincimento (di recente v. Cass. n. 7916 del 2017). Infatti, per postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass., SS. UU. n. 24148 del 2013).

In definitiva anche in questa materia non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tenere sempre fermo l’insegnamento di questa Corte secondo cui: “in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio-massima di esperienza fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata”, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. SS.UU., n. 8054 del 2014, che richiama Cass. n. 14953 del 2000).

Tanto premesso in iure, nel caso sottoposto all’attenzione del collegio, come risulta dallo storico della lite, il giudice del fatto ha considerato la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa, pervenendo alla valutazione complessiva e congruamente motivata che nella fattispecie concreta sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto.

Per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il giudizio di merito si chiude qui”. Senza che tale giudizio possa mutare natura a seconda che l’esito di esso giunga ad affermare che vi fosse oppure non vi fosse mutuo consenso, poichè in entrambi i casi è escluso possa essere suscettibile di un diverso o rinnovato apprezzamento in sede di legittimità.

…Non sfugge a questa Corte l’eventualità che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia, è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (ad ex. v. Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione) perchè sono differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi. Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento…”);

pertanto, nei sensi di cui sopra il ricorso deve essere disatteso, attagliandosi perfettamente nello specifico caso qui in esame i principi di diritto sopra richiamati, nonchè condivisi da questo collegio, laddove in particolare la Corte di merito ha comunque esaminato e valutato tutti l’fatti salienti e decisivi della vicenda per cui processo, ad ogni modo con adeguata e logica argomentazione, non inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.;

nonostante la soccombenza di parte ricorrente, nulla va disposto per quanto concerne le spese di questo giudizio di legittimità, visto che la società AMACO è rimasta intimata e comunque non risulta aver svolto alcuna difesa in proprio favore;

infine, stante l’esito negativo dell’anzidetta impugnazione, NON ricorrono gli estremi di legge per la declaratoria dei presupposti processuali relativi al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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