Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12354 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25514-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 754/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/04/2014 R.G.N. 143/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega verbale Avvocato GAETANO

GRANOZZI.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.4.2011 al Tribunale di Palermo F.F., già dipendente di Poste Italiane spa con mansioni di capo garage, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 8 luglio 2010.

Il giudice del lavoro dichiarava la illegittimità del licenziamento, ritenendo la tardività della contestazione dell’addebito (sentenza nr. 3981/2011).

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10.4- 23.4.2014 (nr.

754/2014), rigettava l’appello di Poste Italiane spa.

Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale respingeva la eccezione di decadenza dalla azione di impugnazione del licenziamento proposta da Poste Italiane ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6 fondata sull’assunto che il documento attestante la impugnazione stragiudiziale era stato acquisito irritualmente, perchè non indicato negli atti allegati al ricorso.

Osservava che la omessa indicazione del documento in calce al ricorso introduttivo del giudizio non comportava la sua inutilizzabilità, in quanto esso era stato elencato nell’indice del fascicolo di parte depositato con l’atto introduttivo (al numero 2).

Nel merito i fatti – consistenti nella illecita sottrazione di carburante dagli automezzi aziendali – erano accaduti nel giugno 2009 e la prova per testi, acquisita nel grado di appello, aveva confermato il difetto di immediatezza della contestazione.

Il teste C.A., che aveva svolto la indagine ispettiva, aveva riferito che l’indagine interna era stata conclusa nella seconda quindicina del mese di gennaio 2010 e che degli esiti era stata informata anche la struttura risorse umane. Il tempo di circa sei mesi trascorso tra il gennaio 2010 e la contestazione disciplinare, del 14.6.2010, non era in sè giustificato dalla pur necessaria valutazione degli esiti della ispezione, neppure in una struttura complessa quale quella di Poste Italiane.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato a due motivi ed illustrato con memoria.

F.F. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la società POSTE ITALIANE ha denunziato violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 414 cod. proc. civ..

La censura ha ad oggetto la statuizione di rigetto della eccezione di decadenza dalla azione di impugnazione del licenziamento.

La società ha dedotto che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto contenere la indicazione specifica, in seno o in calce all’atto, dei documenti offerti in comunicazione, come disposto dall’art. 414 c.p.c., comma 5, adempimento finalizzato a consentire alla controparte di prendere posizione specifica sui fatti nella memoria difensiva; erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto essere un adempimento equivalente la mera produzione dei documenti e la elencazione nel relativo indice.

Il motivo è infondato.

La sanzione di decadenza prevista dall’art. 416 cod. proc. civ., u.c., ed applicabile, per il principio di reciprocità (Corte Cost., 14 gennaio 1977 n. 13) anche al ricorso introduttivo, deve intendersi riferita alla congiunta omissione non solo dell’onere di indicazione ma anche di quello di contestuale deposito dei documenti.

Deve essere data continuità in tal senso al principio già affermato da questa Corte nell’arresto del 12/11/2001, n. 14001.

Tanto in ragione di una interpretazione orientata, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, dal criterio di strumentalità delle forme processuali – ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU – nonchè della ricerca della verità materiale.

Nella fattispecie di causa non è in questione la tempestività delle allegazioni di fatto ma la tempestività della introduzione nel processo delle fonti di prova, che è stata assicurata comunque con il deposito tempestivo del documento.

Dal punto di vista del convenuto, invece, la mancata indicazione del medesimo documento nel ricorso introduttivo del giudizio determina un ritardo nel momento di conoscenza del deposito, che deve farsi coincidere con la sua costituzione in causa.

Tale constatazione non giustifica, tuttavia, una applicazione formalistica della norma, dovendo considerarsi che le esigenze difensive si pongono rispetto ai fatti allegati in ricorso; per il principio di lealtà e correttezza processuale la difesa va riferita al fatto storico allegato dall’attore piuttosto che ai mezzi di prova di cui questi dispone.

Ciò non toglie rilievo alla ulteriore necessità difensiva di replicare specificamente sul contenuto e sulla rilevanza dei mezzi di prova offerti dalla controparte ma tale esigenza può essere efficacemente recuperata attraverso la previsione dell’art. 420 c.p.c., comma 5 secondo cui alla udienza di discussione il giudice ammette i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima e concede altresì alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine per il deposito in cancelleria di note difensive.

Quanto alla ipotesi di convenuto contumace, le esigenze difensive restano tutelate nei limiti previsti dall’art. 292 cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.1989 nr. 317.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

La denunzia attiene alla statuizione di tardività della contestazione disciplinare.

La ricorrente ha dedotto che l’avvio del procedimento disciplinare prevedeva un iter complesso, con l’intervento di diverse strutture di livello nazionale sicchè non era decisiva la circostanza che alla fine del gennaio 2010 fossero stati validati gli accertamenti, essendosi esaurite soltanto le prime due fasi della procedura, come risultava anche dall’ordinanza resa dal Tribunale di Palermo in altro procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. (COMITO – POSTE), prodotta nel primo grado (all. n.9) e riprodotta in ricorso.

Il motivo è inammissibile.

Esso investe la necessaria valutazione della complessità della struttura organizzativa di Poste Italiane, che il giudice del merito non ha ritenuto tale da giustificare l’intervallo trascorso tra la conoscenza dei fatti e la contestazione.

Trattasi di un apprezzamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e non già con la deduzione dell’errore di diritto.

Nella fattispecie di causa trova applicazione ratione temporis il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo non indica un fatto decisivo trascurato in sentenza giacchè allega come fatto non esaminato quello relativo alla complessa articolazione della struttura ispettiva di Poste Italiane; tale fatto è stato già considerato dal giudice del merito, che ha ritenuto la tardività dell’addebito rispetto ad una fase successiva ovvero al tempo decorso tra la acquisizione degli atti da parte della struttura risorse umane e la contestazione disciplinare (“già alla fine del mese di gennaio 2010 la funzione risorse umane era a conoscenza del rapporto contenente la descrizione dei fatti con individuazione dei possibile responsabili…”, così in sentenza). I fatti allegati sono stati dunque già posti a base della sentenza, tanto che il giudice dell’appello ha espunto dalle proprie valutazioni tutte le fasi della indagine ispettiva.

In proposito lo stesso documento prodotto da Poste Italiane spa a sostegno del motivo dà atto della assenza di passaggi intermedi tra la acquisizione degli atti da parte delle direzione regionale risorse umane e la contestazione disciplinare.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Nulla per le spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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