Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12354 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Termini Imerese con ordinanza n. R.G. 172/2015 depositata il

13/810/2015, nel procedimento pendente da:

O.C.;

J.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA

che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– con sentenza n. 338 del 2014 il Giudice di Pace di Cefalù dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere la causa tra J.L. e O.C., avente ad oggetto l’omesso pagamento di canoni del rapporto di enfiteusi, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria;

– la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Termini Imerese sezione specializzata agraria che proponeva istanza di regolamento di competenza d’ufficio ritenendo che la causa, non riconducibile tra quelle di competenza delle sezioni specializzate agrarie perchè si controverte esclusivamente in materia di canone enfiteutico, rientri nella competenza del giudice di pace;

Esaminata la relazione del Procuratore generale, che conclude per l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente;

Ritenuto, quanto alla ammissibilità del ricorso, previa verifica degli atri, che esso debba ritenersi tempestivamente introdotto, in quanto:

– il giudizio è stato introdotto in via monitoria il 2 maggio 2010, per cui ad esso si applicano gli artt. 38, 28 e 183 c.p.c. nella formula entrata in vigore dal 4 luglio 2009 in poi, che prevedono tra l’altro che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile possano essere rilevate d’ufficio ma non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione;

– che alla prima udienza è stato disposto un rinvio per acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio dinanzi al giudice di pace, e che all’udienza successiva il giudice concesse termine per note alle parti sulla questione di competenza, per poi, all’udienza del 6 ottobre 2015 riservarsi e, con ordinanza riservata, sollevare il regolamento di competenza d’ufficio;

– che da questa cronologia di eventi si deduce che la questione di competenza fu oggetto di discussione fin dalla prima udienza e venne approfondita nelle successive due;

che non si può pertanto concordare con le conclusioni del Procuratore generale, il quale chiede che questa Corte dichiari inammissibile il regolamento sollevato d’ufficio in quanto tardivo.

Sussiste però una diversa ragione di inammissibilità.

La causa oggetto di regolamento, introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto esclusivamente l’omesso pagamento di canoni enfiteuticari.

Si conviene con il Tribunale di Termini Imerese, rimettente, sul punto che la materia del contendere non ha ad oggetto un rapporto agrario.

Poichè la causa si può qualificare come relativa al pagamento di una somma di denaro per canoni di enfiteusi, non sussiste una competenza per materia dell’uno o dell’altro organo giudiziario, e la competenza per valore (la somma in contestazione è di circa 600 Euro) apparterrebbe al giudice di pace.

Tuttavia deve farsi a questo punto applicazione del principio di diritto consolidato di questa Corte regolatrice, secondo il quale, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice. Deve invece essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa (Cass. S.U. n. 21582 del 2011; Cass. n. 19792 del 2008; Cass. n.5032 del 2000 ex allis).

Spetta solo alle parti in questo caso, nelle forme e nei tempi di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo, al pari dell’incompetenza territoriale derogabile.

Nè tale principio, volto ad assicurare stabilità alla causa al di fuori dei casi tassativamente previsti in cui il giudice indicato come competente indichi a sua volta e fondatamente altro giudice come avente una competenza inderogabile, subisce deroghe qualora il giudice ritenuto erroneamente competente per materia da quello che si è spogliato della causa, ed avente soltanto una competenza per valore più ampia sia, come in questo caso, una sezione specializzata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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