Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12354 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta determina comunale n.

1406 del 14.10.2008 e delega a margine del ricorso, dall’Avv. DEL

FEDERICO Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza, 20

presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa e dello stesso Avv.to Del

Federico Lorenzo;

– ricorrente –

contro

IL TRITONE di Balestra e Bernardini SNC con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 26/08/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 08, in data 08.03.2007, depositata

il 19 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 25208/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 26/08/2007, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 08 l’08.03.2007 e DEPOSITATA il 19 luglio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento per omessa denuncia e mancato versamento, relativo ad ICI dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, commi 1 e 2.

2 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune ed escluso, nel caso, l’imponibilità del manufatto, esistente su area demaniale, oggetto di Concessione del Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

4 – La questione posta con il mezzo, va esaminata, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e dei principi affermati in sede di interpretazione ed applicazione delle relative norme, alla cui stregua, sembra, debba ritenersi che un bene demaniale oggetto di concessione, sul quale insista un fabbricato, può ritenersi imponibile ai fini ICI, non solo alla stregua della legislazione vigente come modificata, prima del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1 e dopo dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 ma pure dell’originaria formulazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2.

E’ stato, infatti, chiarito che la L. n. 388 del 2000, art. 18, applicato dai Giudici di appello, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, ma che la fattispecie considerata dalla norma riguarda appunto – come e1 reso palese dal tenore letterale della disposizione -il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale, che invece secondo la giurisprudenza di questa Corte – doveva ritenersi già soggetto ad ICI. Si è, altresì, affermato, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05, che il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale può’ in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98 e 7300/01), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, “dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” (così Cass. 22757/04) .

Ne deriva che la concreta qualificazione in termini di diritto reale della situazione soggettiva del concessionario, nel caso di proprietà superficiaria, importa l’assoggettamento dell’immobile all’ICI in base al testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, (v. Cass. 7273/99) e non in forza delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che ha espressamente ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il carattere meramente interpretativo della norma del 1997 (Cass. 242/04, 17730/06 e altre) e dalla L. n. 388 del 2000, art. 18 che con riferimento alle mere “aree demaniali”, ha identificato nel “concessionario” il soggetto passivo, eliminando precedenti incertezze interpretative ( ex multis Cass. n. 8870/08, n. 9518/08, n. 9936/08).

La decisione impugnata non sembra in linea con i principi desumibili dalle richiamate decisioni, avendo riconosciuto efficacia del tutto innovativa all’art. 18 citato, escludendo, in ogni caso, dalla soggettività passiva ICI i titolari di Concessione, e ritenuto, quindi, irrilevante ogni indagine in ordine alla consistenza del bene oggetto dell’imposizione ed alla natura reale od obbligatoria del diritto costituito in capo concessionario.

6 – Ciò posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

vista, pure, la precedente ordinanza n. 17967/2010 del 24.06/30.07/2010, che ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso;

Considerato che la parte onerata ha ottemperato all’incombenza, giusto atto notificato in data 24-25 settembre 2010;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, sulla base dei richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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