Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12353 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. III, 23/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 27523/2016 R.G. proposto da:

I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST, in

persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Massimo Cataldo e Nicola Marotta, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Michele Mercati, n.

51;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Black Oils s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Lerici, Giuseppe

Carretto e Desideria Bogetti, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via Ariodante Fabretti, n. 8;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 388 della Corte d’appello di Genova pubblicata

il 29 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del gg mese anno dal

Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Massimo Cataldo e Giuseppe Carretto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso

principale, il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso

incidentale e l’assorbimento delle altre questioni.

Fatto

RITENUTO

Il 12 settembre 2001 vennero stipulati due contratti fra la MD Medicina Duemila s.r.l. (successivamente ridenominata Medicina Diagnostica Avanzata s.r.l. e poi incorporata nella Black Oils s.p.a.) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino (cui è succeduto ex lege l’I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino). Con il primo contratto la società veniva concessa in sublocazione all’ente pubblico un’unità immobiliare sita in (OMISSIS) e con il secondo la stessa MD s.r.l. era locata alla l’Azienda Ospedaliera una “universalità di beni mobili” costituita da una pluralità di apparecchiature mediche diagnostiche e terapeutiche. Nell’immobile e con tali apparecchiature, l’Azienda Ospedaliera organizzò il “Centro Poliambulatoriale Pammatone”.

Alla prima scadenza i due contratti furono rinnovati, fino al 31 maggio 2011.

Alla successiva scadenza i contratti, invece, non vennero espressamente rinnovati.

La Black Oils s.p.a., incorporante la società locatrice, sostenendo che fosse intervenuta una rinnovazione tacita, chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un unico decreto ingiuntivo tanto per l’ammontare dei canoni di locazione delle apparecchiature mediche il periodo aprile-giugno 2011 (Euro 218.719,80), quanto per la sublocazione dell’immobile, relativamente ai canoni di giugno e luglio 2011 (Euro 36.819,38).

Avverso l’ingiunzione di pagamento l’Azienda Ospedaliera propose opposizione con un unico atto di ricorso, ai sensi degli artt. 414 c.p.c. e segg..

Il Tribunale di Genova dichiarò inammissibile, per ragioni di rito, l’opposizione relativamente alla locazione mobiliare. Revocò il decreto ingiuntivo nella parte relativa ai canoni di locazione immobiliare e, nondimeno, condannò l’Azienda Ospedaliera al pagamento di un’indennità per l’occupazione, nel presupposto che la conduttrice non avesse riconsegnato i locali.

La decisione è stata appellata in via principale dalla Black Oils s.p.a., che ha insistito per la condanna della conduttrice al pagamento delle somme controverse a titolo di canone di locazione. L’I.R.C.C.S. San Martino, nel frattempo succeduto ex lege all’Azienda Ospedaliera, ha appellato la sentenza in via incidentale.

La Corte d’appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’opposizione relativa alla locazione delle attrezzature mediche fosse ammissibile e fondata. Per il resto, ha confermato la decisione del Tribunale, precisando però che l’I.R.C.C.S. San Martino era tenuto al pagamento della somma stabilita dal Tribunale non a titolo di indennità per mancata riconsegna dei locali, bensì perchè la sublocazione immobiliare, soggetta all’applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28, comma 1, si era tacitamente rinnovata alla scadenza, in assenza di disdetta espressa.

Contro tale decisione L’I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Black Oils s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per tre motivi, al quale l’I.R.c.c.S. A.O.U. San Martino ha resistito – a sua volta – con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Fra le parti intercorrono, come già esposto, due contratti stipulati contestualmente, il primo di sublocazione di un immobile e il secondo avente ad oggetto la locazione di una “universalità di beni mobili”.

La Black Oils s.p.a. ha ottenuto dal Tribunale di Genova un unico decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni relativi sia alla sublocazione immobiliare, sia alla locazione di beni mobili. Avverso l’ingiunzione di pagamento l’Azienda Ospedaliera ha proposto opposizione con un unico atto, nella forma del ricorso ex art. 414 c.p.c..

Poichè l’art. 447-bis c.p.c., assoggetta agli artt. 414 c.p.c. e segg., le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende, ma non anche quelle relative alla locazione di beni mobili, il Tribunale di Genova ha ritenuto che il provvedimento monitorio dovesse essere opposto, in relazione ai due diversi titoli, introducendo due distinte cause: quanto ai canoni della sublocazione immobiliare, con ricorso secondo il rito del lavoro; quanto alla locazione delle apparecchiature mediche, con citazione, seguendo il rito ordinario di cognizione.

La diversità di rito incide sul momento dell’instaurazione dell’opposizione, ai fini dell’osservanza del termine perentorio di quaranta giorni stabilito dall’art. 641 c.p.c., comma 1. Infatti, seguendo il rito ordinario, l’opposizione si instaura con la notifica dell’atto di citazione al creditore; secondo il rito del lavoro, nel termine anzidetto il ricorso in opposizione deve essere depositato in cancelleria.

Sulla base di tali premesse, come già illustrato nell’esposizione dei fatti di causa, il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione, introdotta con ricorso secondo il rito del lavoro, fosse inammissibile per quanto concernente la locazione delle apparecchiature mediche.

La Corte d’appello è pervenuta alla conclusione opposta: trattandosi di cause connesse da trattarsi simultaneamente, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, avrebbe dovuto prevalere il rito del lavoro, ma l’errore sul rito non poteva comportare l’inammissibilità della domanda, dovendosi semmai disporsi, con provvedimento meramente ordinatorio, il mutamento di rito. In ogni caso, l’opposizione doveva proporsi con unico atto, essendo impossibile proporre due separate opposizioni contro un unico decreto ingiuntivo.

Entrambi i giudici di merito, dunque, partono dalla premessa della esistenza di due autonomi rapporti contrattuali, di diversa natura e assoggettati ad un differente rito, pur pervenendo, attraverso i percorsi argomentativi succintamente accennati, a conclusioni differenti.

Non risulta che sia stata presa in considerazione, invece, l’idea che fra i due contratti potesse esistere un collegamento funzionale tale da consentire una considerazione unitaria dell’operazione negoziale, qualificabile come affitto d’azienda. Ed invero, tale opzione ermeneutica potrebbe trovare riscontro in una pluralità di fattori, fra cui la contestualità della stipulazione dei due atti, la circostanza che le apparecchiature mediche si trovassero già all’interno dell’immobile, il fatto che nell’immobile e con tali apparecchiature l’Azienda Ospedaliera organizzò il “Centro Poliambulatoriale Pammatone”.

L’eventuale esistenza di un collegamento negoziale – che determinerebbe una diversa soluzione del problema processuale preliminare, in quanto l’affitto d’azienda è espressamente contemplato dall’art. 447-bis c.p.c. – costituisce una questione certamente rilevabile d’ufficio, ma sulla quale non è stato finora provocato il contraddittorio fra le parti.

Pertanto, la trattazione della causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, assegnando alle parti un termine ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione sopra prospettata.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti un termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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