Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12353 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1241-2020 proposto da:

O.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1902/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositat.a il 03/10/2019 R.G.N. 1995/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 3 ottobre 2,019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da O.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento, con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte non ha ritenuto necessaria una nuova audizione del richiedente asilo “il quale è stato sentito dalla commissione territoriale ed è stato messo nelle, condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatrio”; la Corte ha ritenuto poi “contraddittorio e poco attendibile” il narrato dell’istante che aveva riferito “di aver lasciato il proprio paese per timore di essere ucciso dai seguaci di una setta, in quanto aveva rifiutato, di svolgere il ruolo di sacerdote”, concludendo per l’inverosimiglianza del racconto;,

3. la Corte, poi, “anche alla luce della non completa credibilità delle sue dichiarazioni”, ha negato al richiedente sia la protezione sussidiaria sia quella per motivi umanitari;

4. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno, ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine, di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 2007, art. 3 e della Direttiva n. 2013/32 art. 46, comma 3, perchè la Corte di Appello, nonostante fosse stato espressamente richiesto, non aveva proceduto all’audizione personale del richiedente protezione e, poi, aveva ritenuto contraddittorio e inattendibile il suo racconto, quando avrebbe potuto chiedere chiarimenti e fugare dubbi, anche alla luce della documentazione prodotta nelle more del procedimento;

2. il motivo è infondato;

in riferimento alla censura di omessa audizione personale del richiedente da parte della Corte territoriale, va ribadito (da ultimo Cass. n. 28631 del’2020) che, nel procedimento in grado d’appello relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente (Cass. n. 8931 del 2020; in precedenza: Cass. n. 3003 del 2018; Cass. n. 24544 del 2011), atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non la configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza; donde, ben può il giudice dell’impugnazione respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e,di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. n. 5973 del 2019; Cass. n. 2817 del 2019);

inoltre (cfr. Cass. n. 21584 del 2020) si è ulteriormente chiarito che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle, dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”; nel caso di specie, il ricorrente non hà neppure indicato lè specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a contestare la valutazione di credibilità operata dalla Corte territoriale, di talchè la censura si appalesa oltre che generica, (vedi sul punto Cass. n. 8931/2020) anche inammissibile perchè volta a censurare un accertamento rimesso al giudice del merito – sindacabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. n. 3340 del 2019);

3. il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, “per omessa valutazione del livello di integrazione del ricorrente e, documenti prodotti”;

4. la censura è inammissibile perchè l’eventuale mancata valutazione di elementi probatori non può mai, di per sè sola, determinare la nullità della sentenza che postula, invece, una motivazione che, nel suo complesso, sia inferiore, al minimo costituzionale;

5. il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione di legge per avere la sentenza impugnata negato il danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), nonostante il richiedente protezione – secondo l’assunto di parte ricorrente – fosse stato perseguitato da una setta;

6. il motivo è inammissibile non solo perchè si invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando vizi motivazionali, senza osservare gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, ma anche perchè privo di adeguata specificità;

invero non si individua quale sarebbe stato l’errore di, diritto in cui è incorsa la Corte territoriale, atteso che, ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente; in mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (così Cass. n. 29562 del 2020); e neppure risulta che l’istante abbia allegato e dimostrato, nel giudizio di merito, di essersi rivolto alle autorità di polizia e di non avere ricevuto protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c) (ancora Cass. n. 29562 del 2020);

7. il quarto motivo denuncia, ai fini del riconoscimento della protezionè umanitaria, violazione di legge per “mancata comparazione tra, integrazione sociale,

e situazione personale del richiedente”, in particolare avuto riguardo alla “omessa valutazione delle condizioni di salute del ricorrente”, che aveva dedotto nell’atto di appello che “la sua vulnerabilità è stata riconosciuta,dal personale medico di Cosenza che ha emesso una diagnosi di disturbo da stress post traumatico con depressione dell’umorè come da certificazione allegata”;

8. il motivo è fondato;

in materia di protezione umanitaria le Sezioni unite di questa Corte (sent. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro, paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabiie e costitutivo dellà’ dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), pur puntualizzando che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018);

inoltre, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte, “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la Condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una, valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle Situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o, della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (tra le altre: Cass. n. 13079 del 2019); ancora il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando, globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599 del 2020);

orbene, la Corte territoriale non ha proceduto ad un’adeguata comparazione: in particolare dalla sentenza impugnata non risultano valutate le condizioni di salute dell’istante, mentre costituisce principio condiviso della giurisprudenza di legittimità il seguente: “In tema di protezione umanitaria, al fine di verificare la sussistenza della condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il giudice deve tenere conto delle eventuali menomate condizioni fisiche del richiedente, valutando se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da, mettere, a rischio il, suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure” (Cass. n. 13765 del 2020; v. pure Cass. n. 15322 del 2020; Cass. n. 14548 del 2020);

9. conclusivamente va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo chè si uniformerà a quanto statuito, procedendo ad una rinnovata valutazione dellà domanda di protezione umanitaria ed all’esito provvedendo altresì sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa là sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA