Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12353 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.L. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Tenneroni Paola,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Vaticano, 46 presso lo

studio dell’Avv. Alessandro Pasqualini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 73/38/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 38, in data 16/04/2007, depositata il

26 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 16402/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 73-38-2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 38, il 16.04.2 007 e DEPOSITATA il 26 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IRPEF 1998, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 140 c.p.c., nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Ministero non ha svolto difese in questa sede, mentre l’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.

4 – Il ricorso, proposto contro il Ministero, appare inammissibile non risultando proposto nei confronti della giusta parte.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Viterbo, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio ed evocato in giudizio con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data 16.01.2007 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 06 giugno 2008, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può, quindi, ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

5 – Si rileva, altresì, che ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al c.p.c. in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

6 – La formulazione di entrambi i motivi del ricorso, non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., posto che il primo non si conclude con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, ed il secondo non sembra articolato nei termini postulati dalla norma e da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

7 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, dichiarando il ricorso inammissibile perchè non proposto contro la giusta parte e, in ogni caso, per omessa formulazione dei quesiti.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione, nei confronti del Ministero, in quanto parte non legittimata, e nei confronti dell’Agenzia Entrate, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo lo stesso svolto difese in questa sede;

Considerato, altresì, che, nei confronti dell’Agenzia Entrate, le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto che la stessa non era stata evocata in giudizio ed è intervenuta volontariamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio, nei confronti dell’Agenzia Entrate.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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