Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12352 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. III, 23/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 27522/2016 R.G. proposto da:

I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST, in

persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Massimo Cataldo e Nicola Marotta, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Michele Mercati, n.

51;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Black Oils s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Lerici, Giuseppe

Carretto e Desideria Bogetti, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via Ariodante Fabretti, n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391 della Corte d’appello di Genova pubblicata

il 29 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del gg mese anno dal

Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Massimo Cataldo e Giuseppe Carretto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del

ricorso.

Fatto

RITENUTO

Il 12 settembre 2001 vennero stipulati due contratti fra la MD Medicina Duemila s.r.l. (successivamente ridenominata Medicina Diagnostica Avanzata s.r.l. e poi incorporata nella Black Oils s.p.a.) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino (cui è succeduto ex lege l’I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino). Con il primo contratto la società veniva concessa in sublocazione all’ente pubblico un’unità immobiliare sita in (OMISSIS) e con il secondo la stessa MD s.r.l. era locata alla l’Azienda Ospedaliera una “universalità di beni mobili” costituita da una pluralità di apparecchiature mediche diagnostiche e terapeutiche. Nell’immobile e con tali apparecchiature, l’Azienda Ospedaliera organizzò il “Centro Poliambulatoriale Pammatone”.

Alla prima scadenza i due contratti furono rinnovati, fino al 31 maggio 2011.

Alla successiva scadenza i contratti, invece, non vennero espressamente rinnovati.

La Black Oils s.p.a., incorporante la società locatrice, sostenendo che fosse intervenuta una rinnovazione tacita, chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un decreto per l’ammontare dei canoni di locazione delle apparecchiature mediche per i mesi di agosto e settembre 2011 (Euro 38.329,38).

Avverso l’ingiunzione di pagamento l’Azienda Ospedaliera propose opposizione, ai sensi degli artt. 414 c.p.c. e segg..

Il Tribunale di Genova revocò il decreto ingiuntivo opposto, ma condannò l’opponente al pagamento della somma di Euro 36.819,39 a titolo di canoni non corrisposti.

La decisione è stata appellata separatamente dalla Black Oils s.p.a., che ha insistito per il rinnovo tacito dei due contratti di locazione, e dall’I.R.C.C.S. San Martino, nel frattempo succeduto ex lege all’Azienda Ospedaliera.

La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, ma con una diversa argomentazione circa l’intervenuta rinnovazione dei contratti. In particolare, ha ritenuto che la sublocazione immobiliare, soggetta all’applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28, comma 1, si era tacitamente rinnovata alla scadenza, in assenza di disdetta espressa.

Contro tale decisione L’I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Black Oils s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Fra le parti intercorrono, come già esposto, due contratti stipulati contestualmente, il primo di sublocazione di un immobile e il secondo avente ad oggetto la locazione di una “universalità di beni mobili”.

La sentenza impugnata, nella parte in cui affronta il tema del rinnovo tacito della locazione immobiliare, parte dalla premessa comune anche alla decisione di primo grado – dell’esistenza di due autonomi rapporti contrattuali, di diversa natura e assoggettati ad un differente rito, pur pervenendo, attraverso i percorsi argomentativi succintamente accennati, a conclusioni differenti.

Non risulta che sia stata presa in considerazione, invece, l’idea che fra i due contratti potesse esistere un collegamento funzionale tale da consentire una considerazione unitaria dell’operazione negoziale, qualificabile come affitto d’azienda. Ed invero, tale opzione ermeneutica potrebbe trovare riscontro in una pluralità di fattori, fra cui la contestualità della stipulazione dei due atti, la circostanza che le apparecchiature mediche si trovassero già all’interno dell’immobile, il fatto che nell’immobile e con tali apparecchiature l’Azienda Ospedaliera organizzò il “Centro Poliambulatoriale Pammatone”.

L’eventuale esistenza di un collegamento negoziale – che potrebbe avere conseguenze sul regime giuridico di proroga automatica – costituisce una questione certamente rilevabile d’ufficio, ma sulla quale non è stato finora provocato il contraddittorio fra le parti.

Pertanto, la trattazione della causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, assegnando alle parti un termine ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione sopra prospettata.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti un termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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