Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12352 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30260-2007 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO

3, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI STASI ANTONIO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempere e per l’Agenzia delle Entrate in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende ope legis;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 287/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/07/2007 R.G.N. 673/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30-6-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda proposta da S. O. nei confronti del Ministero del Tesoro (poi dell’Economia e delle Finanze) e dell’INPS, dichiarava il diritto della ricorrente a continuare a percepire l’assegno di assistenza previsto dalla L. n. 118 del 1971 dalla data della revoca amministrativa e condannava l’INPS al pagamento del detto assegno, con interessi e rivalutazione.

Avverso la detta sentenza il Ministero proponeva appello chiedendone la riforma con il rigetto della domanda della S..

Quest’ultima si costituiva e resisteva al gravame.

L’INPS si costituiva aderendo all’appello del Ministero.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 10-7-2007, in accoglimento dell’appello rigettava la domanda della S..

In sintesi la Corte di merito sulla scorta delle risultanze della CTU affermava che la S. al momento della visita di verifica del 29-7-1998 presentava, in base alle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 1980, un’invalidità inferiore al 67%, e che successivamente il grado di invalidità non aveva raggiunto la soglia del 74% (come prevista dal D.M. 5 febbraio 1992).

Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto ricorso con un unico motivo, formulando il relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS hanno resistito ciascuno con proprio controricorso.

La S. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denunciando violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 19 in sostanza deduce che “il requisito sanitario, anche per la valutazione dei successivi aggravamenti, avrebbe dovuto essere quantificato in base alle precedenti tabelle, vigenti all’epoca del riconoscimento del beneficio (nel 1986)”, in quanto “le nuove tabelle e la nuova percentuale di invalidità dovevano essere applicate al di fuori del giudizio di merito” qualora essa ricorrente “avesse richiesto un aggravamento con un’autonoma domanda amministrativa”.

Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe mal posto il quesito al CTU richiedendo nel secondo punto dell’ordinanza di rinnovo un gradiente invalidante del 74%.

La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: “Dica la Suprema Corte se con riferimento agli invalidi civili già titolari di assegno mensile di assistenza ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13 in base alle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 1980, poi revocato a seguito di verifica posteriore al 1992, gli aggravamenti insorti in corso di causa debbano continuare ad essere valutati in base alle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 980 oppure occorra far riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992”.

Tale quesito appare correttamente formulato ma il motivo risulta infondato.

In base al principio più volte affermato da questa Corte e che va qui ribadito, “in relazione al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 la parte ricorrente può far riferimento, quale requisito medico legale, alla riduzione della capacità lavorativa nella misura di almeno due terzi (originariamente fissata dalla legge), quale disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa per la concessione dell’assegno di invalidità, soltanto se l’invalidità iniziale o gli aggravamenti verificatisi nel corso del giudizio di merito abbiano raggiunto tale soglia prima dell’entrata in vigore della elevazione del limite minimo di riduzione della capacità lavorativa, rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, al 74 per cento, disposto dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9 a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. Sanità 5 febbraio 1992 sulla classificazione e sui criteri di valutazione delle accertate patologie”. Ne consegue che “qualora la malattia iniziale non abbia raggiunto la percentuale originariamente prevista, e gli aggravamenti si siano verificati successivamente al 5 febbraio 1992, essi potranno portare al conseguimento del richiesto beneficio solo se idonei a comprovare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%”. (v. Cass. 24-4-2003 n. 6528, cfr. Cass. 22-1-1997 n. 647, Cass. 12-12-1996 n, 11119, Cass. 27-11- 1996 n. 10534).

Pertanto, essendo stato accertato, sulla base delle risultanze della ctu espletata in secondo grado accuratamente valutate dalla Corte di merito, che la S. all’epoca della visita di verifica non presentava una invalidità di almeno i due terzi e che successivamente neppure presentava una invalidità superiore al 74%, correttamente la Corte d’Appello ha rigettato la domanda introduttiva.

Il ricorso va così respinto.

Infine sulle spese non si provvede, ratione temporis, in base al testo originario dell’art. 152 disp. att. c.p.c., vigente anteriormente al D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, essendo la nuova disciplina applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore all’entrata in vigore dell’indicato D.L. (2 ottobre 2003) (v. Cass. 30-3-2004 n, 6324, Cass. 12-12-2005 n. 27323).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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