Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12352 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22176-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, 1, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI giusta procura in calce al

ricorso;

– rricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 384/2014 del TRIBUNALE di GELA del 5/06/2014,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 12 giugno 2014, il Tribunale di Gela ha pronunciato sull’appello proposto da V. R., nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., contro la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 343/12.

Quest’ultimo aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dalla V. avverso il preavviso di fermo notificato dall’Agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 basato su cartelle di pagamento per entrate tributarie e non tributarie.

2.- Il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che per provare di avere notificato le cartelle di pagamento Riscossione Sicilia S.p.A. non si sarebbe potuta limitare ad esibire copia delle relate di notifica e delle ricevute di ritorno delle raccomandate, ove spedite, ma “doveva depositare copia della cartella esattoriale notificata”, secondo quanto si legge in sentenza (pag. 3). Ha aggiunto che “nè può dirsi che parte appellata abbia assolto tale onere mediante il deposito degli estratti di molo”, trattandosi di atti diversi dalla cartella esattoriale. Ha quindi concluso che dalla nullità delle cartelle di pagamento poste a fondamento del provvedimento (per mancata prova della relativa notificazione) sarebbe derivata anche la nullità del preavviso di fermo. Di questo, pertanto, in accoglimento del gravame, ha dichiarato la nullità. Ha condannato Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3.- La sentenza è impugnata con unico articolato motivo da Riscossione Sicilia S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di (OMISSIS).

Non si difende l’intimata V.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 al fine di censurare l’affermazione del Tribunale secondo cui l’Agente della Riscossione, per dimostrare l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, avrebbe dovuto produrne copia.

Osserva che l’art. 26 cit., comma 4 consente al concessionario di conservare copia della cartella ovvero, in alternativa, di conservare la matrice o l’avviso di ricevimento, trattandosi di modalità equivalenti. Aggiunge che l’avviso di ricevimento prodotto insieme alla relata di notificazione reca sul frontespizio l’indicazione del numero della cartella esattoriale di riferimento, così come tutte le relate di notificazione prodotte, sicchè non sarebbe possibile alcuna incertezza, come da giurisprudenza di legittimità ivi richiamata.

2.- La censura è fondata e va accolta.

Riguardo alla prova da darsi da parte dell’Agente della Riscossione, vanno qui t ribaditi i seguenti principi, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).

Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal molo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’Agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del molo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito, come detto, dal molo esecutivo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15).

4.- Il Tribunale di Gela ha disatteso i principi appena esposti.

Il motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata.

La causa va rinviata al Tribunale di Gela in persona di diverso magistrato anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia al Tribunale di Gelar in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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