Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12351 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24722-2014 proposto da:

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SCPA UBIS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8488/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2013 R.G.N. 10671/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato SALVATORE FLORIO;

udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 8488/2013, depositata il 23 ottobre 2013, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto da UniCredit Business Integrated Solutions società consortile p.a. (già UniCredit Business Partner s.c.p.a.) avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 17632/2009, in data 13/11/2009, sentenza che veniva confermata dalla Corte territoriale nei capo relativo alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato da Capitalia Informatica S.p.A. e da B.D. il 18/12/2006 (con efficacia del rapporto dall’1/1/2007 al 30/6/2007 e con la causale dello “svolgimento delle attività amministrative relative alla fase di avvio delle nuove procedure informatiche HR”) e nei capi consequenziali aventi ad oggetto la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice.

La Corte rilevava, per quanto di interesse, l’assoluta genericità delle espressioni adoperate per indicare le esigenze che avrebbero dovuto giustificare l’assunzione a termine della lavoratrice, in contrasto con le finalità e con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; considerava comunque privi di fondamento i motivi di ricorso a tale assunzione, posto che la società non aveva provveduto, pur se in modo sperimentale, all’avvio di “nuove” procedure informatiche dalla medesima gestite, senza che potesse rilevare in senso contrario la non prevedibilità, al tempo della stipula del contratto, della fusione di Capitalia Informatica nel gruppo UniCredit e la conseguente interruzione del progetto, l’assunzione di personale a tempo determinato non potendo avvenire senza che ciò per cui avviene l’assunzione sia certo nella sua realizzazione. Peraltro, quanto alle conseguenze economiche della nullità del termine, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, faceva applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, determinando l’indennità prevista da tale norma in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e stabilendo la decorrenza degli accessori dalla scadenza del rapporto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza UniCredit Business Integrated Solutions s.c.p.a. con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e artt. 1362, 1418 e 1419 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) nonchè vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la causale posta a giustificazione del termine fosse generica e per avere reso sul punto una motivazione del tutto carente.

Con il secondo motivo, denunciando nuovamente violazione e falsa applicazione di varie norme di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e artt. 1362, 1418, 1419 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3; artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4) nonchè vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto infondati i motivi di ricorso all’assunzione a termine, senza dare ingresso alla prova per testi dedotta e comunque fornendo, anche su tale punto, una motivazione assolutamente carente.

Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13 e art. 429 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia erroneamente fissato la data di decorrenza di interessi legali e rivalutazione, sull’indennità prevista dal c.d. Collegato Lavoro, in quella di scadenza del rapporto, anzichè, tenuto conto della natura risarcitoria e onnicomprensiva di essa, dalla data della pronuncia giudiziale di accertamento del danno.

Il primo motivo è infondato.

Al riguardo, si deve preliminarmente escludere l’intervenuta formazione di un giudicato sulla specificità della causale (in tal senso la memoria di parte ricorrente: pp. 8-9), posto che la sentenza di questa Corte n. 24267/2016 risulta emessa in causa promossa da altra ricorrente e comunque, per quanto possa rilevare, nella ritenuta inammissibilità del ricorso principale della società, con pronuncia di assorbimento del ricorso incidentale condizionato della lavoratrice.

Ciò premesso, si osserva come il motivo in esame non investa il principio di diritto cui la Corte si è attenuta nell’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, e cioè l’affermazione, per la quale, affinchè possa dirsi soddisfatto il requisito formale previsto da tale norma, “è necessario inserire nel testo contrattuale elementi sufficienti per il controllo sulla reale sussistenza delle ragioni menzionate e per consentire di individuare le reali esigenze alle quali il datore di lavoro ha inteso sopperire con la stipulazione del contratto a tempo determinato” (cfr. sentenza, p. 3); ma si volga all’applicazione che di tale principio – peraltro conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, là dove richiamano all’esigenza di una “indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali”, tale da consentire che venga perseguita “la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità” delle ragioni poste a giustificazione del termine (cfr., fra le molte, Cass. n. 2279/2010) – è stata fatta nel caso concreto.

Ora, come più volte precisato da questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione”: Cass. n. 195/2016. Conformi: n. 26110/2015; n. 8315/2013; n. 16698/2010; n. 7394/2010.

Nella specie, entrambi i profili in cui, nell’ambito del motivo in esame, si articolano le censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, devono essere disattesi. In primo luogo risulta inammissibile il motivo nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5).

Esso, infatti, non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 23 ottobre 2013 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

In secondo luogo, non appare configurabile un vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132, n. 4.

Le medesime pronunce, sopra richiamate, delle Sezioni Unite hanno precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienzà della motivazione”.

Nella specie, la Corte di appello ha reso, sulla genericità della causale, una motivazione senza dubbio sintetica ma altrettanto chiaramente congrua nell’indicare gli elementi alla base delle conclusioni raggiunte, sottolineando l’assoluta genericità delle espressioni utilizzate nel contratto (come già aveva fatto la sentenza di primo grado, che sul punto viene richiamata) e la loro conseguente inidoneità a consentire la verifica in concreto del nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le concrete esigenze della società: una genericità che di fatto impedisce a quest’ultimo “di verificare la effettività delle ragioni giustificatrici” del termine e “al giudice di effettuare il controllo” che gli compete “circa la sussistenza delle effettive esigenze della società”.

Come di recente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 22232/2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.

Esso risulta anzitutto inammissibile là dove sottopone a critica, sul piano giuridico (cfr. ricorso, p. 35), e quindi con riferimento al dedotto vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l’assunzione di personale, anche a tempo determinato, non può avvenire senza che ciò per cui avviene l’assunzione” non sia certo “nella sua realizzazione con conseguente iniziale e successiva applicazione dello stesso personale ad attività non rientranti in quelle indicate nella clausola appositiva del termine”.

E’, infatti, da ribadire quanto già osservato, a proposito di analoga censura, nella citata sentenza n. 24267/2016, e cioè che alla enucleazione della parte di pronuncia oggetto i critica non si accompagna – come pur necessario, alla stregua di costante orientamento di questa Corte – un adeguato e specifico sviluppo argomentativo, che dia motivata dimostrazione delle ragioni, per le quali le affermazioni censurate risultino in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, diversamente dovendosi ritenere impedito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 828/2007).

Il motivo è poi, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato là dove (anche sub specie di violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del Codice di rito) esprime la propria essenziale censura alla sentenza impugnata, che è quella di avere fondato le proprie conclusioni su di un corredo motivazionale del tutto inconsistente.

In particolare, esso risulta inammissibile nel profilo relativo al vizio di cui all’art. 360, n. 5, per le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo.

Ed è infondato allorquando muove la censura di violazione dell’obbligo di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la Corte adeguatamente e congruamente motivato l’insussistenza (anch’essa già ritenuta dal primo giudice) di ragioni che potessero giustificare, nel caso concreto, il ricorso ad un’assunzione a termine e comunque non presentando la sentenza impugnata alcuna delle condizioni di anomalia motivazionale delineate nelle richiamate sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Con riferimento, poi, alla censura relativa alla decisione della Corte di non dare ingresso alle prove per testi articolate dalla società, si deve ribadire l’orientamento, per il quale “nel rito del lavoro, il comma secondo dell’art. 437 c.p.c., nello stabilire che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità anche nell’ipotesi in cui manchi una espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, atteso che l’omessa motivazione – lungi dal configurare un omesso esame – configura un’implicita negazione della indispensabilità, costituente presupposto giustificativo dell’esercizio del potere discrezionale”: Cass. n. 3200/2001. Conformi, fra le molte altre: n. 3463/2002; n. 7181/2003; n. 2855/2005.

E’ invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.

Si richiama, in proposito, la recente sentenza di questa Corte n. 3062/2016, per la quale “l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito e, in presenza di una decisione di primo grado emessa prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, ha riconosciuto gli accessori dalla data della pronuncia di secondo grado che si era espressa sul danno)”. Ne consegue che, ricorrendo i presupposti ex art. 384 c.p.c., comma 2, per una decisione nel merito, devono dichiararsi dovuti, sull’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data della pronuncia di secondo grado che tale indennità ha determinato e liquidato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; provvedendo nel merito, dichiara dovuti la rivalutazione e gli interessi legali sull’indennità, liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, dalla data della sentenza di secondo grado; conferma le statuizioni sulle spese dei gradi di merito; dichiara compensate per 1/3 le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per l’intero nella misura di Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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