Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12351 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1150-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato LOREDANA LEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELE PAPA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8612/2019 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 29/11/2019 R.G.N. 15615/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Palermo, con decreto pubblicato il 29 novembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da B.A., nato il (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la, competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale, proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale, rammentato che nel corso dell’audizione personale innanzi alla Commissione l’istante aveva raccontato di essere andato via minorenne dal suo Paese di origine “per problematiche di natura familiare relative a contrasti ereditari” e che il padre era “deceduto a seguito di riti stregoneschi posti in essere dai parenti con i quali era sorto tale contrasto”, ha ritenuto che le motivazioni addotte fosserò inidonee per riconoscere qualsivoglia diritto a protezione in quanto “la fattispecie rimane circoscritta a problematiche di natura personale familiare per le quali il ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi all’autorità giudiziaria del suo paese di origine”; il Tribunale ha poi rilevato la non credibilità dell’istante “in ordine al decesso del padre ad opera dei parenti attraverso riti stregoneschi”; quanto por al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso che nel paese di origine del Bójang vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale; infine, circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha considerato che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento di tale diritto “non essendo stati allegati motivi specifici a sostegno della domanda tali da giustificare il riconoscimento di tale forma di tutela ed essendo il ricorrente oramai maggiorenne e privo, a quanto costa, di patologie di sorta”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di, costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una, eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, nonchè omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; si lamenta che il decreto impugnato non avrebbe adeguatamente valutato il rischio che il richiedente protezione correrebbe, in caso di rientro in Gambia; si critica il decreto per aver ritenuto poco credibili le dichiarazioni del richiedente protezione; si eccepisce altresì che il Tribunale non avrebbe valutato che il Gambia “è ancora, lontano da un’effettiva democrazia e certezza di tutela dei diritti umani”;

2. il motivo non può trovare accoglimento in quanto non si enuclea quale sarebbe l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nè tanto menò si individua quale sarebbe il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, trascurando completamente gli enunciati di Cass. SS.UU. nn.,8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione novellata riel 2012; in realtà la censura si traduce in una contestazione delle valutazioni di merito operate dal giudice al quale competono su accertamenti di fatto, quali là credibilità’ del racconto del richiedente protezione ovvero l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine;

3. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed omesso esame di fatto decisivo perchè il Tribunale non avrebbe fatto “alcuna menzione” del soggiorno in Libia del ricorrente;

la censura non può trovare accoglimento;

essa non specifica come e quando la questione sia stata introdotta nel procedimento e poi sottoposta al vaglio del giudice del merito e questa Corte ha statuito che: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed aì motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per, contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (Cass. n. 2355 del 2020); inoltre “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed, il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai, fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE’ n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. n. 31676 del 2018; conf. Cass. n. 10835 del 2020);

4. il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), per avere il Tribunale omesso “la necessaria valutazione della documentazione versata in, atti dal ricorrente”;

la censura è inammissibile perchè l’esame di documentazione- di cui peraltro, in violazione del requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione, non viene indicato il contenuto – attiene a profili probatori in ordine all’accertamento dei fatti che non possono essere sindacati in sede di legittimità.

5. con l’ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stata negata la protezione umanitaria senza effettuare la comparazione prevista da Cass. n. 4455 del 2018; il Collegio giudica il motivo fondato;

in materia di protezione umanitaria le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna,rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolaritàr dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), pur puntualizzando che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiornò per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); la Corte territoriale non ha proceduto ad un’adeguata comparazione, (limitandosi ad affermare apoditticamente che la parte istante non, avrebbe allegato “motivi specifici a sostegno della domanda tali da giustificare il riconoscimento, di tale forma di tutela ed essendo il ricorrente oramai maggiorenne e privo, a quanto costa, di patologie di sorta”;

orbene, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte, “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso, per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o, della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (tra le altre: Cass. n. 13079 del 2019); inoltre il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non, in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599 del 2020);

in particolare, nella specie, il Tribunale, d’un canto, ha del tutto trascurato la circostanza dell’ingresso in Italia dell’istante da minorenne, mentre secondo questa Corte (v. Cass. n. 17185 del 2020; conf. Cass. n. 8571 del 2020): “In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente”;

d’altro canto, il Collegio decidente si è sottratto alla valutazione della condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo alla luce non già della effettività della persecuzione magicà riferita, ma del mero convincimento soggettivo del richiedente e del suo complessivo contesto sociale di riferimento e delle ripercussioni psicologiche di tale situazione; invero questa Corte ha ritenuto che, occorra considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento, avuto riguardo ad un caso in cui la Corte territoriale non aveva valutato il convincimento soggettivo del richiedente di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, che lo avevano indotto a fuggire per sottrarsi alla persecuzione stregonica, quale complesso di elementi, calato in contesto tribale, suscettibile di concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità a prescindere dall’effettività della persecuzione riferita (così Cass. n. 13088 del 2019);

6. conclusivamente deve essere accolto il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, procedendo ad una rinnovata valutazione della domanda di protezione umanitaria e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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